Valori catastali: efficaci solo dopo la notifica ai contribuenti

Delegittimato dai giudici di secondo grado un avviso di accertamento, in materia di IMU, emesso dal Comune

Valori catastali: efficaci solo dopo la notifica ai contribuenti

I valori catastali hanno efficacia solo dopo la loro avvenuta notifica ai contribuenti. Questo il principio applicato dai giudici (sentenza del 31 luglio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio) per delegittimare un avviso di accertamento in materia di IMU emesso da ‘Roma Capitale’.
Confermato in secondo grado, nonostante le obiezioni sollevate dal Comune capitolino, la decisione emessa in primo grado e favorevole al contribuente.
In ballo, nello specifico, quasi 2mila e 400 euro come IMU, per l’anno 2016, relativamente ad un immobile sito in Roma.
Dall’esame della visura catastale, depositata in atti, si rileva però che la variazione del classamento, diversamente da quanto affermato dal Comune, risulta in corso di notificazione. Questo dettaglio è fondamentale, poiché trova applicazione il disposto secondo cui i valori catastali hanno efficacia solo dopo la loro avvenuta notifica ai contribuenti. Ecco perché la pretesa avanzata dal Comune è priva di legittimità.
Accolta la tesi proposta dal contribuente e mirata a sostenere l’erronea liquidazione dell’imposta in quanto effettuata sulla base di una rendita variata dall’Agenzia del Territorio ma non notificata.
Ragionando in questa ottica, il contribuente sottolinea che, normativa alla mano, le rendite catastali iniziano a produrre effetti dalla data in cui vengono notificate al proprietario dell’immobile. Perciò, in assenza della notificazione del provvedimento modificativo di quelle rendite, i nuovi valori attribuiti non possono costituire la base di calcolo del tributo dovuto.
Respinta la visione proposta dal Comune di Roma, visione secondo cui la rendita catastale è stata variata dall’Agenzia delle Entrate Territorio nel novembre del 2013 ed è efficace, quindi, a partire dal 1° gennaio 2014, a prescindere da quando è intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento catastale, con conseguente ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2016.

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