In caso di investimento di un pedone ubriaco, è comunque responsabile l’automobilista

Confermata la condanna per omicidio colposo del conducente dell'auto coinvolto nell'investimento mortale di una donna. Lo stato di alterazione psico-fisica della vittima non esenta l'automobilista dalla responsabilità

In caso di investimento di un pedone ubriaco, è comunque responsabile l’automobilista

Un uomo alla guida della sua vettura ha investito una donna che attraversava la strada da sinistra a destra, causandole gravi lesioni che hanno portato al suo decesso undici giorni dopo l'accaduto.

Inizialmente, i giudici di merito hanno stabilito che l'automobilista è colpevole di omicidio colposo per non essersi accorto della presenza della donna e per non essere riuscito a evitarla. Sostenevano che, se fosse stato più attento, avrebbe potuto frenare in tempo per evitare il tragico impatto.

Tuttavia, in Cassazione, la difesa ha sostenuto che l'automobilista non dovrebbe essere punito in quanto aveva agito in una situazione di forza maggiore: nello specifico, il legale ha argomentato che il conducente aveva rispettato le norme di sicurezza e che la vittima, sotto l'effetto di alcol, si era improvvisamente lanciata contro la vettura guidata dall'uomo, in un contesto imprevedibile.

La Corte Suprema, tuttavia, non ha accettato questa versione. Secondo i giudici, il conducente aveva tutte le possibilità di vedere il pedone in tempo, nonostante lo stato di alterazione alcolica di quest'ultimo. L'incidente era avvenuto su una strada rettilinea e ben illuminata, e il conducente avrebbe potuto avvistare il movimento del pedone con anticipo. Pertanto, è stato ritenuto che l'automobilista non si sia accorto della presenza del pedone, anche se poteva farlo, accelerando a velocità oltre il limite consentito e in orario serale.

Infine, nonostante lo stato di alterazione alcolica della vittima, non si è ritenuto che questo abbia influenzato il suo comportamento durante l'attraversamento della strada (Cas. n. 35721 del 24 settembre 2024).

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