Eccesso di velocità: verbale nullo se non sono documentate taratura e omologazione dell’autovelox
Ai fini della legittimità della sanzione non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale
Nullo il verbale relativo ad un eccesso di velocità se non risulta documentata né la taratura periodica né l’omologazione dell’autovelox.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 31876 del 6 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, analizzando un episodio verificatosi in provincia di Benevento, hanno fatto riferimento al principio secondo cui spetta all’amministrazione fornire, mediante certificazioni rilasciate da soggetti accreditati, la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dell’autovelox, non essendo sufficiente la mera menzione nel verbale, che non può rivestire fede privilegiata circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Smentita dai giudici di Cassazione la valutazione compiuta in Appello, valutazione secondo cui era da ritenere sussistente la taratura dell’autovelox utilizzato per il rilevamento dell’infrazione in quanto richiamata nel verbale di accertamento, da cui risultava eseguita circa cinque mesi prima della violazione.
I giudici di Cassazione ribadiscono che, a fronte di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento utilizzato per rilevare la violazione.
Ragionando in questa ottica, è illegittimo l’accertamento eseguito con autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dal ‘Codice della strada’, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. E tale prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, e quindi la prova dell’esecuzione delle verifiche su funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, che non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato.
Peraltro, ai fini della legittimità della sanzione non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, ribadiscono in chiusura i magistrati di Cassazione.