I provvedimenti generali preesistenti al GDPR hanno, ormai, un'applicazione limitata

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, i tempi di conservazione delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza devono essere decisi dal titolare del trattamento.

I provvedimenti generali preesistenti al GDPR hanno, ormai, un'applicazione limitata

La Corte di Cassazione, il 26 luglio 2024 ha emesso un'ordinanza riguardante l'applicazione del codice della privacy. Il provvedimento trae origine dalla sanzione disposta nei confronti di un esercente per aver conservato le immagini del sistema di videosorveglianza per più di sette giorni, in violazione del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Contro questa misura punitiva l’interessato ha proposto con successo opposizione al tribunale competente che ha annullato la sanzione poiché è stato riscontrato un errore nel riferimento normativo all'art. 154 del codice della privacy. 

Il Garante per la protezione dei dati ha, quindi, impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma senza successo. Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che l'art. 154, primo comma, lettera c) del codice per la protezione dei dati personali è rivolto a un soggetto specifico, valorizzando la sua collocazione codicistica in quanto contenuto nella sezione destinata ai reclami, la struttura della norma, l’esaurimento dell’istruttoria, nonché il suo tenore letterale che fa riferimento all’emanazione di prescrizioni dirette al trattamento dei dati personali. Il Garante invece, proponeva un'interpretazione diversa, ritenendo la disposizione estensibile a tutti i consociati, indistintamente. 

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso principale e incidentale, conferma le motivazioni fornite dal Tribunale, sottostanti la decisione: l’art. 154 del codice della privacy allude alla mancata osservanza di specifiche prescrizioni, nell’ambito di una determinata istruttoria e indirizzate a un destinatario determinato, in relazione a una specifica ipotesi di trattamento dei dati personali. 

Il Garante ha infatti, errato nell’individuazione formale della sanzione, adeguata al provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 adottato ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c) del codice della privacy. Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo, i provvedimenti preesistenti al GDPR hanno, ormai, un'applicazione limitata.

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