Vendita piramidale: legittima la sanzione nei confronti di due società
Confermato il provvedimento adottato dall’Antitrust. Il sistema di vendita adottato dalle due società possedeva i connotati di un sistema piramidale
Ennesimo caso di vendita multilivello, o piramidale, ed ennesima presa di posizione dei giudici (sentenza numero 21447 del 28 novembre 2024 del Tar Lazio) a sostegno dei consumatori e a conferma del provvedimento con cui l’Antitrust ha sanzionato due società colpevoli di avere operato con pratiche commerciali scorrette. Nello specifico, si è appurato che il sistema di vendita adottato dalle due società possedeva i connotati di un sistema piramidale, in contrasto con il dettato del Codice del consumo. Non è contestata nella fattispecie, chiariscono i giudici, l’esistenza di una vendita multilivello, basata sull’adesione ad una sorta di community, nell’ambito della quale il prodotto è l’adesione stessa alla comunità e i vantaggi fruibili dai consumatori reclutati, i quali, all’interno di un sistema premiale che gli consentiva di addivenire a posizioni più alte nella scala dei venditori, si sarebbero dovuti attivare per reclutare altri aderenti e per acquistare determinati prodotti. Dall’analisi del sistema di vendita adottato è emerso che i soggetti che vi aderivano (intermediando vendite o acquistando per autoconsumo) avevano la possibilità di inserire altri soggetti, quali nuovi aderenti che avrebbero a loro volta intermediato vendite o consumato ulteriori unità del prodotto, e che i compensi, di qualsiasi tipo, percepiti da un soggetto aderente erano in relazione diretta, oltre che con gli acquisti da lui procurati o effettuati, anche con i volumi delle vendite o degli acquisti determinati dall’attività dei soggetti da lui sponsorizzati. Per i giudici non ci sono dubbi: la scorrettezza della pratica adottata dalle due società deriva evidentemente dalla combinazione sinottica dei seguenti elementi: a fronte delle decettive e omissive modalità di prospettazione, il sistema è invero orientato non a collocare sul mercato un bene o servizio ma a reclutare un numero sempre crescente di incaricati che, per partecipare e accedere al piano dei compensi, devono procedere, sotto diverse forme, al versamento di contributi in denaro o all’acquisto per autoconsumo; i compensi degli incaricati dipendono dal volume di affari generato; l’unica effettiva possibilità per conseguire i punti richiesti dai vari livelli di carriera e accedere alle provvigioni è rappresentato dall’acquisto di prodotti da parte dell’incaricato e della sua downline; i punti acquisiti sono svincolati dai risultati della vendita di beni e servizi (ossia un’attività economica reale), che dovrebbero invece essere il fulcro di uno schema lecito di vendita multilivello, nel quale i venditori sono retribuiti con provvigioni direttamente proporzionali al valore o alla quantità del bene venduto. In sostanza, il sistema di vendita organizzato dalle due società è stato sempre presentato in modo da promuovere l’adesione ad un sistema di marketing multilivello basato sul coinvolgimento di un numero sempre maggiore di consumatori, ed esso ha così integrato una pratica commerciale scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale, nonché idonea ingannare i consumatori in merito alle caratteristiche, ai termini e alle condizioni anche economiche del programma proposto, nonché connotata dagli elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale, considerate dal Codice del consumo quali pratiche commerciali ingannevoli.