Espulsione confermata per lo straniero che ha famiglia in Italia ma è sotto accusa per maltrattamenti ai danni della moglie

In sostanza, non si configura, secondo i giudici, un legame familiare concreto ed effettivo e meritevole di considerazione

Espulsione confermata per lo straniero che ha famiglia in Italia ma è sotto accusa per maltrattamenti ai danni della moglie

Nell’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che abbia vincoli familiari in Italia, l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento tra le ragioni legittimanti l’espulsione e gli indici soggettivi e familiari indicati dalla legge, valutando caso per caso la natura e l’effettività dei legami personali. In questa ottica, poi, la sussistenza, a carico dello straniero, di procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia e di misure cautelari di divieto di avvicinamento ai familiari costituisce indizio dell’insussistenza e inattualità dei requisiti per il diniego dell’espulsione, non configurandosi un legame familiare concreto ed effettivo e meritevole di considerazione.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 20026 del 18 luglio 2025 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, confermato il decreto di espulsione nei confronti di un cittadino albanese, risultato soggetto privo di attuale titolo di soggiorno e dedito ad attività delittuose da cui desumere la sua pericolosità sociale.
Entrando nei dettagli, è emerso che, alla data del provvedimento espulsivo, lo straniero non era munito di valido titolo al soggiorno in Italia, in quanto la Questura aveva rigettato per cause ostative la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, risultava gravato da plurimi precedenti penali e di polizia, per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti (nello specifico, quattro condanne passate in giudicato e diversi pregiudizi di polizia), e, infine, risultava imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia, con misura cautelare in corso di divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio, ed aveva pendente un procedimento al Tribunale per i minorenni relativo anche alla sospensione della sua responsabilità genitoriale.
A fronte di tale quadro, già per il Giudice di pace è risultato non pertinente il richiamo dello straniero in ordine alla sussistenza di stabili legami famigliari in Italia – con particolare riferimento alla crescita del figlio minorenne affetto da autismo – con conseguente ineseguibilità dell’espulsione, evincendosi, invece, dalla documentazione in atti una situazione di forte conflittualità con la moglie. Logico, quindi, secondo il Giudice di pace, l’accertamento della pericolosità sociale, all’attualità e in concreto, operata dalla Prefettura, proprio in relazione alla personalità dello straniero e nell’ottica della tutela del nucleo famigliare.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali osservano che lo straniero ha dedotto, al fine di paralizzare l’espulsione, l’esistenza di un vincolo familiare in atto senza però considerare che, allo stato, permane un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, incardinato su denuncia della moglie, ed una misura cautelare, in corso, di divieto di avvicinamento alla moglie ed al figlio, con la ulteriore pendenza di un procedimento per la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale. Queste circostanze sono rilevanti, poiché, vero che il legame familiare ancora non è stato reciso in modo definitivo, è altrettanto vero che, per verificarne l’effettività, occorre effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco al fine di stabilire se il legame e l’interesse all’unità familiare permangano inalterati nella loro consistenza anche laddove vi sia in corso una misura cautelare di divieto di avvicinamento a moglie e figlio.
In generale, nell’esercizio della potestà espulsiva, la Prefettura non solo deve considerare le ragioni legittimanti l’espulsione, ma deve ponderarle, cioè bilanciarle, con gli indici soggettivi e familiari indicati dalla legge, con la conseguenza che, ove ritenga soccombenti le prime, l’espulsione non viene disposta, viceversa, dovrà indicare le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento dello straniero, nonostante la sussistenza dei vincoli familiari.
Ragionando in questa ottica, le circostanze di fatto sono inequivocabili nella vicenda presa in esame: la ricostruzione della dolorosa storia familiare è esaustiva, tanto da affermare la non effettività dei legami addotti dallo straniero e ritenuti, invece, privi di attualità e di concretezza nella drammatica peculiarità della situazione familiare (violenza domestica, ordine cautelare di non avvicinamento alla moglie).

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