Valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pur senza indicazione dell’immobile

Nessuna disposizione normativa prevede che la comunicazione preventiva debba indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria

Valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pur senza indicazione dell’immobile

Valida la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, operata dall’Agenzia delle Entrate, pur a fronte della mancata indicazione dell’immobile oggetto dell’atto. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 3 marzo 2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza), i quali hanno respinto le obiezioni sollevate da un contribuente e mirate a dimostrare l’illegittimità del provvedimento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate. Per i giudici la situazione è chiarissima: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non richiede, per la sua validità, l’indicazione dell’immobile che sarà colpito dall’ipoteca. Ciò perché nessuna disposizione normativa prevede che la comunicazione preventiva debba indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria. Prevista, invece, l’instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale preventivamente rispetto all’iscrizione ipotecaria, prevedendo solo l’indicazione del debito che si assume non onorato e concedendo un preavviso con termine per il pagamento di almeno trenta giorni, con la possibilità quindi di evitare l’azione esecutiva ove si ritenga corretta la pretesa azionata. Per il resto, oltre all’indicazione del debito e del termine di trenta giorni, la comunicazione preventiva non ha un contenuto predeterminato e necessario ai fini della sua validità. Comunque, la scelta normativa di non prevedere come necessaria l’indicazione nel preavviso di iscrizione del bene che si intende pignorare non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che ovviamente conosce quali sono le proprie proprietà immobiliari e che ben può successivamente reagire di fronte ad un’ipoteca che ritiene illegittimamente iscritta. Infatti, se è evidente che il diritto di ipoteca come asservimento di un bene a garanzia di un determinato credito può sorgere solo su un bene immobile individuato, è altrettanto evidente che l’ipoteca nasce con l’iscrizione, non già con il suo preavviso, ed è al momento dell’iscrizione che il bene deve essere determinato.

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