Telefonata ai carabinieri per denunciare l’aggressività del datore di lavoro: la condotta calunniosa costa cara al lavoratore

Legittimo il licenziamento, secondo i giudici, se il dipendente ha esposto il datore di lavoro al rischio di lesione della sua immagine

Telefonata ai carabinieri per denunciare l’aggressività del datore di lavoro: la condotta calunniosa costa cara al lavoratore

Il comportamento calunnioso del dipendente verso il datore di lavoro ne può giustificare il licenziamento. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 6140 del 17 marzo 2027 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito del singolare episodio verificatosi in un’azienda in Calabria.
Riflettori puntati sul comportamento tenuto da una lavoratrice nel corso di una discussione con il datore di lavoro. Nello specifico, nel corso di una discussione causata dalla richiesta del datore di lavoro di tenere spento il cellulare personale durante l’orario di lavoro, la lavoratrice ha chiamato i carabinieri perché intervenissero, in quanto spaventata, a suo dire, dall’asserita aggressività del datore di lavoro.
Questo racconto è stato però smentito dalla ricostruzione dei fatti, ricostruzione che ha spinto i giudici di merito a valutare come grave la condotta tenuta dalla lavoratrice. Per essere precisi, i carabinieri, una volta arrivati sul posto e riportata la calma, avevano ritenuto di non intervenire subito, invitando la lavoratrice, nel caso, a recarsi presso gli uffici per sporgere denuncia, cosa, che però, la lavoratrice non aveva fatto, continuando a lavorare nell’intera giornata.
Tale comportamento è, secondo i giudici di merito, valutabile come grave e lesivo della fiducia del datore di lavoro ed integrante la giusta causa, in quanto la chiamata ai carabinieri, priva di una reale ragione, come dimostrato dall’assenza di una successiva denuncia, costituisce evento che avrebbe potuto esporre il datore di lavoro alla lesione grave della sua immagine.
Tale valutazione è condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione, poiché si può, dati probatori alla mano, escludere la gravità della denunciata aggressione verbale del datore di lavoro, per come invece rappresentata, ma non provata, dalla dipendente. Ciò detto, tale asserita veemenza, che, a dire della dipendente, le avrebbe ingenerato uno stato di terrore psicologico ed il timore per la propria incolumità, e che l’aveva spinta a chiamare i carabinieri, è invece incompatibile con l’atteggiamento successivo tenuto dalla donna, e dunque con la stessa possibilità di telefonare ai carabinieri senza ostacolo alcuno e di proseguire a prestare lavoro nell’intera giornata, così permanendo nel luogo di lavoro.
Tirando le somme, va valutato come calunnioso il comportamento della lavoratrice allorché quest’ultima aveva effettuato la chiamata ai carabinieri, così esponendo il datore di lavoro al rischio di lesione della sua immagine in caso si fosse verificato il loro effettivo intervento sul luogo di lavoro.

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