Stop all’accordo se è fondato sulla forzatura imposta all’amministrazione finanziaria
Non ammissibile un accordo fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa rimasta estranei

Stop all’accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali che la società chiede di omologare mediante il meccanismo dell'adesione forzata dell'Agenzia delle Entrate. Questo il paletto fissato dai giudici (sentenza dell’8 agosto 2024 del Tribunale di Roma) in una vicenda in cui è emerso che all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti erano estranei tutti creditori, eccezion fatta per l’amministrazione finanziaria, forzata ad accettare mediante l’applicazione del cosiddetto ‘cram down’. Legittima, quindi, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che ha contestato il provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla società e lo ha fatto sul presupposto dell'inammissibilità di tale procedura per effetto della mancanza di un preventivo accordo con la società debitrice proponente e l'unicità del creditore con cui l'invocato accordo di ristrutturazione dei soli debiti fiscali dovrebbe forzosamente concludersi per effetto dell'omologa e nonostante il dissenso dell'ufficio finanziario. I giudici sottolineano che la società , per fronteggiare la crisi aziendale, in ampissima parte dovuta ad una significativa esposizione debitoria fiscale ( a titolo di tributi, sanzioni ed interessi), ha avanzato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione una proposta
di transazione fiscale, in vista di un successivo accordo di ristrutturazione dei suoi debiti fiscali costituenti l'86,79 per cento delle passività e poi saliti all'88,22 per cento del totale delle passività societarie. In sostanza, la società debitrice ha avanzato proposta di transazione fiscale all'Agenzia delle Entrate al fine di procedere ad un accordo di ristrutturazione relativo ai soli debiti della società verso l'Erario, costituenti un'ampissima parte della sua esposizione debitoria. Tuttavia, non avendo ricevuto adesione alla proposta transattiva da parte del creditore pubblico, l'unico coinvolto nel prospettato accordo di ristrutturazione – ed essendo espressamente previsto il soddisfacimento integrale di tutti gli altri creditori societari rimasti estranei all’intesa –, la società ha chiesto, anche in considerazione dell'elevata percentuale del credito erariale, l'omologa della proposta transattiva avanzata all'Agenzia delle Entrate nonostante la mancanza di adesione da parte di quest'ultima secondo il meccanismo del ‘cram down’. Ma se si giungesse a ritenere ammissibile un tale accordo, fondato cioè sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa rimasta estranei, non sarebbe configurabile, spiegano i giudici, alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del Fisco a quella del debitore. Anche perché, così ragionando, l'istituto del ‘cram down’, da strumento funzionale a superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ad un accordo concluso con altri creditori, si trasformerebbe nell'imposizione a tali soggetti pubblici di una soluzione unilaterale predisposta dal debitore, alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire. Ma tale conclusione non pare sostenibile, in quanto implicherebbe una distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi, chiosano i giudici.