Negozio nullo se l’oggetto non rispetta determinate caratteristiche imposte dalla legge

Riflettori puntati sulla vendita (e sul collegato leasing) di un’imbarcazione realizzata in violazione delle norme comunitarie imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione

Negozio nullo se l’oggetto non rispetta determinate caratteristiche imposte dalla legge

In materia di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell’oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 26487 del 10 ottobre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un contratto di vendita (e ad un collegato contratto di leasing) di un’imbarcazione, realizzata in violazione delle norme comunitarie imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell’interesse generale alla sicurezza della navigazione. Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai giudici d’Appello, i quali hanno negato che le vicende del contratto di vendita possano ripercuotersi su quello di finanziamento e hanno osservato che, da un lato, la parte del contratto di leasing non era parte del contratto di vendita e quindi non aveva invero diritti o azioni verso il compratore, e, dall’altro, che l’imbarcazione era stata acquistata dalla società di leasing, con la conseguenza che parti del contratto di vendita erano pertanto due professionisti, e non già un professionista e un consumatore, con conseguente inapplicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal ‘Codice del consumo’, non potendo gli utilizzatori essere considerati come consumatori, giacché nel contratto essi si sono definiti quali armatori. Per i magistrati di Cassazione, però, la qualifica di armatore non può di per sé essere intesa nel senso che si tratta sempre e comunque di soggetto non consumatore, e poi la qualifica di consumatore va invero verificata in capo all’acquirente, e non già in capo all’utilizzatore della nave, e armatore è colui che utilizza la nave. Al di là di ciò, va osservato, precisano i giudici, come la circostanza che il bene sia stato acquistato dal finanziatore non impedisce che la nozione di consumatore rilevi in ragione del collegamento sussistente tra la compravendita della nave e il contratto di relativa concessione in leasing, nonché tra la compravendita e il finanziamento. Ciò anche alla luce del principio secondo cui il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo – noto al fornitore – di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l’interesse che l’operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella – parziale – dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto. In siffatto contesto, l’utilizzatore può agire direttamente per far valere i vizi della fornitura. Altro discorso è che non possa far valere le azioni contrattuali spettanti al finanziatore. Ciò detto, in quanto il collegamento negoziale comporta che le vicende di un contratto si ripercuotono sull’altro, la nullità della vendita si ripercuote invero, nella vicenda in esame, sul contratto di finanziamento, la cui declaratoria non può essere impedita dalla cosiddetta clausola di esonero, la previsione contrattuale sostanziantesi nell’assunzione da parte del consumatore dell’obbligo di non far valere nei confronti del finanziatore gli effetti derivanti dall’inadempimento o dalla nullità della vendita.

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