Somministrazione idrica: possibile escludere l’obbligo dell’azienda di avvisare il cliente per consumi anomali

La clausola di esonero non è catalogabile come abusiva se vi è un bilanciamento tra l’obbligo di periodico controllo, ragionevolmente esigibile, dell’impianto di proprietà dell’utente e quello imputabile all’azienda erogatrice, purché la condotta omissiva dell’utente sia tale da aver potuto evitare in ogni caso il pregiudizio

Somministrazione idrica: possibile escludere l’obbligo dell’azienda di avvisare il cliente per consumi anomali

A fronte di contratto di somministrazione idrica, l’obbligo del fornitore di avvisare il consumatore delle anomalie dei consumi può essere validamente escluso da clausola contrattuale quando l’eccesso di consumo derivi da guasto agevolmente verificabile dall’utente su impianto di sua proprietà, rimanendo in tal caso dirimente l’inadempimento dell’obbligo di controllo e manutenzione periodica gravante sull’utente stesso. Perciò, la clausola di esonero dall’avviso non è catalogabile come abusiva se vi è un bilanciamento tra l’obbligo di periodico controllo, ragionevolmente esigibile, dell’impianto di proprietà dell’utente e quello imputabile all’azienda erogatrice, purché la condotta omissiva dell’utente sia tale da aver potuto evitare in ogni caso il pregiudizio.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 20944 del 23 luglio 2025 della Cassazione) a chiusura di un contenzioso relativo ad una cifra pari a quasi 8mila euro.
In sostanza, un privato ha citato in giudizio un’azienda che si occupa della fornitura idrica deducendo di aver ricevuto due fatture per consumi idrici trimestrali da ritenere anomali per eccesso rispetto a un’utenza familiare e chiedendo l’accertamento della non debenza, causata, a suo dire, da perdita occulta non imputabile al consumatore ovvero, nello specifico caso, a una rottura del galleggiante dovuta, a sua volta, a picchi di pressione dell’acqua addebitabili, invece, all’impresa fornitrice.
In primo grado viene accolta la tesi proposta dal consumatore: i giudici ritengono dovute solo le somme rapportabili ai pregressi consumi medi dell’utente, laddove la società erogatrice non gli aveva segnalato l’anomalia di quei consumi violando i propri obblighi di buonafede nell’esecuzione del contratto. In secondo grado, invece, viene accolta la tesi dell’azienda, e ciò alla luce di molteplici dettagli: non è stato neppure allegato un malfunzionamento del contatore; le letture dei consumi reali sono sempre avvenute tempestivamente; il contratto prevedeva specificatamente l’esonero da obblighi di avviso in ordine a sproporzionati aumenti dei consumi; la misura dei consumi rilevati è risultata dovuta a una rottura del galleggiante posto all’interno del serbatoio dell’utente, che non aveva effettuato gli opportuni controlli e la manutenzione dovuta, rottura non verificatasi a causa di eccessi di pressione nell’erogazione, riscontrati assenti tra i vicini del consumatore.
A chiudere il cerchio provvedono i giudici di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dal consumatore.
Corretta e condivisa, in particolare, la valutazione compiuta in Appello, laddove si è escluso che potesse discorrersi di violazione degli obblighi di buonafede da parte dell’azienda, non solo in forza della clausola di esonero dall’avviso dell’utente in ordine ad anomalie ma anche perché dirimente la violazione dell’obbligo di diligenza dell’utente stesso riguardo al controllo e alla manutenzione del proprio serbatorio, risultato malfunzionante per rottura del galleggiante.
Dirimente, quindi, proprio l’omissione, da parte dell’utente, di sussistenti obblighi di controllo e manutenzione periodica, a fronte dell’impossibilità di configurare, in capo all’impresa, l’obbligo di segnalare ogni aumento dei consumi, per come previsto dal contratto. In altri termini, qualora il somministrato avesse controllato il funzionamento del proprio serbatoio e lo avesse manutenuto, l’eccesso di consumi sarebbe stato plausibilmente evitato, e quest’obbligo doveva comunque ritenersi decisivo rispetto alle speculari obbligazioni riferibili alla società erogante, sia in termini di buonafede che ai sensi dello specifico contratto, sottolineano i giudici di Cassazione.
Per maggiore chiarezza, infine, i magistrati precisano che, all’opposto, qualora si fosse trattato di dispersione non agevolmente verificabile, avrebbe dovuto ritenersi dirimente l’obbligo di avviso non escluso da una clausola in questa misura conclusivamente abusiva, in quanto volta a un esonero indistintamente riferibile a ogni ipotesi e così anche a quella di assenza di responsabilità ragionevolmente e comparativamente imputabili all’utente.

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