Rivalutazione dell’assegno divorzile: necessaria una comparazione aggiornata delle condizioni economiche dei due ex coniugi

Necessario verificare la sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche dell’uomo e della donna

Rivalutazione dell’assegno divorzile: necessaria una comparazione aggiornata delle condizioni economiche dei due ex coniugi

Per rivalutare l’assegno divorzile è necessario considerare secondo criteri di carattere oggettivo i giustificati motivi, che, sulla carta, possono portare alla revisione. In questa ottica, pertanto, è necessario verificare la sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, e ciò deve essere fatto attraverso una valutazione comparativa. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 1652 del 23 gennaio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono poi che, per capire se il motivo di revisione possa condurre alla revoca o riduzione dell’assegno, è necessario accertare rigorosamente l’effettività dei mutamenti e l’esistenza di un nesso di causalità tra la ragione presa in esame e la nuova situazione patrimoniale instauratasi di conseguenza. Respinta, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’istanza con cui un uomo ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile – di 1.000 euro – posto a suo carico in favore dell’ex coniuge. Inutile il riferimento fatto dall’uomo ad un sostanziale peggioramento della propria situazione economica, avendo cessato per pensionamento l’attività di medico di medicina, con conseguente contrazione del proprio reddito annuo lordo da circa 145mila euro a circa 74mila euro, e ad un contemporaneo miglioramento delle condizioni della donna, avendo ella ereditato un immobile di famiglia, a seguito della morte dei suoi genitori, poi rivenduto. A fronte di tali dati, i giudici riconoscono che l’uomo, rispetto all’epoca del divorzio, è andato in pensione, con conseguente contrazione dei redditi, ma, annotano, la donna, rispetto all’epoca del divorzio, è allo stato disoccupata ed ha nell’assegno divorzile l’unica entrata stabile. Per meglio inquadrare la questione, i giudici ricordano che la normativa subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. E quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi, vi è la necessità di valorizzare criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi. Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame in concreto non è ravvisabile alcuna conseguenza negativa sull’accertata capacità di reddito dell’uomo quale accertata in sede di divorzio, e ciò prendendo in esame sia la contrazione dei redditi di lui, contrazione derivante dal suo pensionamento, sia la diminuita capacità economica della moglie, allo stato disoccupata e con unica entrata stabile costituita dall’assegno divorzile. Mentre la sopravvenuta eredità della donna nonché l’entrata patrimoniale derivante dalla vendita della casa coniugale in comproprietà delle parti rappresentano circostanze irrilevanti nella valutazione della capacità economica della donna, poiché l’eventuale vendita della casa familiare in comproprietà è fonte di arricchimento per entrambi i coniugi, mentre, in relazione alla casa ereditata dalla donna, all’epoca del divorzio ella aveva già ereditato una quota dell’immobile per morte del padre, mentre dopo il divorzio ha soltanto incrementato detta quota per intervenuta morte della madre, con un mutamento di quote irrilevante nella valutazione della sua capacità economica complessiva.

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