Rilevazione elettronica della velocità: necessarie verifiche periodiche di funzionalità e taratura dell’apparecchio
In generale, poi, il verbale di accertamento non deve necessariamente contenere l’indicazione del certificato di taratura, poiché la sua mancata menzione non pregiudica i diritti di difesa del soggetto sanzionato

In materia di rilevazione elettronica della velocità, tutte le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 414 dell’8 gennaio 2025 della Cassazione), i quali, respingendo le obiezioni sollevate da un automobilista, precisano che, a fronte di specifiche contestazioni, tocca alla pubblica amministrazione fornire la prova dell’omologazione iniziale, della taratura periodica e della successiva verifica di funzionalità dello strumento, mentre è onere dell’automobilista sanzionato dimostrare, sulla base di circostanze allegate e provate, eventuali difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici precisano che, in generale, il verbale di accertamento non deve necessariamente contenere l’indicazione del certificato di taratura, poiché la sua mancata menzione non pregiudica i diritti di difesa del soggetto sanzionato, e perché, comunque, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato per il rilevamento della velocità sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso. Ragionando in questa ottica, poi, i giudici analizzano l’episodio oggetto del processo e osservano che il procedimento di omologazione – che grava comunque sulla pubblica amministrazione, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria – era stato menzionato nell’atto di accertamento della violazione mediante le indicazioni ivi fornite in ordine alla tipologia dell’apparecchio e dagli estremi relativi alla sua omologazione, alla successiva taratura e controllo da parte delle autorità amministrative e degli organi tecnici preposti ed è stato poi attestato separatamente dall’esito della relativa verifica agli atti.