Respinta la richiesta di un avvocato, per conto di un cliente, della copia di un contratto

Per chiedere l’accesso ai dati personali per conto di un cliente non basta la parola del legale

Respinta la richiesta di un avvocato, per conto di un cliente, della copia di un contratto

Avvocato sconfitto dalla tutela della privacy: legittimo il no alla richiesta stragiudiziale da lui avanzata, per conto di un cliente, di consegna di un contratto. Ciò perché per chiedere l’accesso ai dati personali per conto di un cliente non basta la parola dell’avvocato, che dichiara di agire su incarico del cliente. La richiesta di accesso, formulata in applicazione del ‘Regolamento europeo sulla protezione dei dati’, deve essere firmata sia dall’avvocato sia dal cliente oppure deve avere in allegato la delega conferita al professionista. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza del 7 gennaio 2025 del Tribunale di Salerno), i quali hanno respinto l’istanza con cui un avvocato, su incarico di un suo cliente, ha presentato ad una società di servizi un’istanza di accesso ai dati, spiegando di agire per conto del cliente ma senza documentare il mandato ricevuto. Legittima, quindi, la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto, alla luce del ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’: nell'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti, il soggetto può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi, e l'identità del soggetto è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. E la persona che agisce per conto del soggetto esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del soggetto. Invece, nel caso specifico, la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto, seppur a doppia firma dell'avvocato difensore unitamente alla personale sottoscrizione della parte intestataria dell'utenza telefonica, risulta priva di qualsivoglia allegazione di una procura o di una delega sottoscritta dalla titolare dell’utenza. Dunque, correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non ha dato riscontro positivo alla richiesta, non consegnando copia del contratto e tutelando i dati personali riservati attinenti alla specifica utenza.

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