Comunione legale tra i coniugi come effetto della separazione: tutto cancellato dalla riconciliazione
Alla riconciliazione segue quale effetto ex lege il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, salvo che le parti non stipulino diversa convenzione matrimoniale

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, quale effetto della loro separazione personale, è rimosso, tanto in caso di separazione giudiziale che consensuale, dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se essa avviene per fatti concludenti e cioè con la ripresa di una comunione materiale e morale di vita e di intenti, connotata da tutte le caratteristiche della vita coniugale. Alla riconciliazione segue quale effetto ex lege il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, salvo che le parti non stipulino diversa convenzione matrimoniale. Prevista una eccezione solo per gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione. E, comunque, è fatta salva l’invocabilità della buonafede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull’apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 1256 del 17 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un immobile acquistato da un uomo e incluso nel regime di comunione legale con l’allora moglie e poi venduto, all’epoca della separazione dall’uomo, senza però darne conoscenza alla donna. Per meglio inquadrare la questione, i giudici richiamano la visione secondo cui, in materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che può essere rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, con conseguente ripristino del regime di comunione originariamente adottato. Tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buonafede dei contraenti, occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buonafede.