Può essere qualificata come abusiva una richiesta di accesso ai propri dati

A patto, però, che l’istanza sia presentata al solo scopo di chiedere successivamente un risarcimento

Può essere qualificata come abusiva una richiesta di accesso ai propri dati

Una richiesta di accesso ai propri dati personali può essere qualificata come abusiva e respinta se presentata al solo scopo di chiedere successivamente un risarcimento per una presunta violazione del ‘Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati’.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 19 marzo 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il controverso caso riguardante una persona, residente in Austria, che si è iscritta alla newsletter dell’impresa di ottica a conduzione familiare ‘Brillen Rottler’, con sede ad Arnsberg, in Germania, inserendo i propri dati personali nel modulo di iscrizione disponibile sul sito internet dell’azienda, e tredici giorni dopo ha presentato alla società una richiesta di accesso, alla luce del ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati’.
Secondo tale ‘Regolamento’, un soggetto ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, quando vi sia in corso un trattamento, il diritto di accedere a tali dati e alle relative informazioni.
La ‘Brillen Rottler’ ha respinto la richiesta, ritenendola abusiva. Secondo la ‘Brillen Rottler’, difatti, da vari servizi giornalistici, contenuti di blog e newsletter di avvocati risulta che tale persona si iscrive sistematicamente alle newsletter di varie imprese, prima di presentare una richiesta di accesso e poi una domanda di risarcimento.
Detta persona ha invece ritenuto che la sua richiesta di accesso fosse legittima e ha chiesto alla ‘Brillen Rottler’ un risarcimento di almeno 1.000 euro a titolo di risarcimento del danno immateriale che essa sostiene di aver subito a causa del rigetto di tale richiesta di accesso.
La patata bollente è finita nelle mani di un giudice tedesco, il quale, a sua volta, in merito alla legittimità della richiesta di accesso e della domanda di risarcimento, ha chiesto ai magistrati europei se una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dal privato possa essere considerata eccessiva e se questo stesso privato abbia diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso a tali dati.
Per i giudici europei, una prima richiesta di accesso può, in determinate circostanze, essere già considerata eccessiva, alla luce del ‘Regolamento generale sulla protezione dei dati’, e quindi abusiva. Ciò è quanto avviene nel caso in cui il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal ‘Regolamento’ per la presentazione di una richiesta di accesso, tale richiesta è stata presentata non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, ma con l’intento, qualificabile come abusivo, di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento alla luce del ‘Regolamento’.
Analizzando lo specifico caso, il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, il soggetto abbia presentato diverse richieste di accesso ai propri dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento può essere preso in considerazione al fine di stabilire l’esistenza di tale intento abusivo. Inoltre, una persona che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del ‘Regolamento generale per la protezione dei dati’, ivi compresa una violazione del diritto di accesso ai propri dati personali, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento il risarcimento di tale danno. Tuttavia, per ottenere detto risarcimento, il soggetto deve dimostrare, in particolare, di aver effettivamente subito tale danno. E, ovviamente, il soggetto non può ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui la causa determinante di detto danno sia il suo proprio comportamento.

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