Niente risarcimento per la vittima di un capitombolo se ha tenuto una condotta avventata

Sufficiente, chiariscono i giudici, la colpa intesa come oggettiva inosservanza delle regole di normale prudenza, non essendo necessario che il comportamento del danneggiato presenti i caratteri di abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità

Niente risarcimento per la vittima di un capitombolo se ha tenuto una condotta avventata

Brutta caduta causata dal cedimento di una grata: la vittima del capitombolo non ottiene, però, alcun risarcimento. Decisiva la constatazione che il cedimento della grata è ascrivibile al fatto che era stata volontariamente divelta e accostata per consentire il passaggio di un tubo di adduzione dell’acqua, condotta, questa, da attribuire alla stessa persona infortunata ed integrante caso fortuito, tale da elidere il nesso di causalità tra cosa e danno.
Questa la chiusura (ordinanza numero 18632 dell’8 giugno 2026 della Cassazione) del contenzioso originato dall’episodio verificatosi oltre dieci anni fa in un giardino condominiale in provincia di Leno.
Chiara la dinamica dei fatti: una signora, che vive nel palazzo, sta attraversando a piedi il giardino comune quando cade a causa del cedimento di una grata metallica, posta a livello del piano di calpestio, e precipita da un’altezza di tre metri nella sottostante zona garage, riportando lesioni personali.
Inevitabile l’azione risarcitoria proposta nei confronti del condominio, azione però respinta prima dai giudici di merite poi dai magistrati di Cassazione. Ciò a causa della condotta colpevole tenuta dalla vittima della caduta.
Su questo fronte, viene, in premessa, ricordato che, in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode può essere costituito dalla condotta dello stesso danneggiato quando ad essa il danno sia eziologicamente riconducibile, in via esclusiva e quando essa sia caratterizzata da consapevole esposizione ad un rischio prevedibile ed evitabile mediante l’ordinaria diligenza.
In questa ottica, poi, il comportamento del danneggiato va valutato alla luce del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso cautele normalmente esigibili, tanto più aumenta l’incidenza causale della condotta imprudente del medesimo danneggiato, fino ad elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita, che degrada a mera occasione dell’evento. A tal fine è requisito sufficiente la colpa intesa come oggettiva inosservanza delle regole di normale prudenza, non essendo necessario che il comportamento del danneggiato presenti i caratteri di abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità.
Tornando alla vicenda in esame, è rilevante la condotta colposamente avventata della donna, anche alla luce della piena consapevolezza della situazione di pericolo della res, in quanto determinata da un’alterazione dello stato della grata, alterazione compiuta dalla stessa danneggiata.

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