Niente esenzione se manca la prova dell’occupazione abusiva dell’immobile

Irrilevante quanto messo per iscritto dal Comune a seguito di specifici sopralluoghi

Niente esenzione se manca la prova dell’occupazione abusiva dell’immobile

Niente esenzione dal pagamento dell’IMU se il proprietario non mette sul tavolo una prova provata – ad esempio, una denuncia all’autorità giudiziaria – relativa all’occupazione abusiva dell’immobile. Questa la decisione dei giudici (sentenza del 15 gennaio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria), chiamati a valutare la legittimità di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell’IMU per l’anno 2017 con riferimento a ben dodici unità immobiliari. Per fare chiarezza viene richiamato il pronunciamento con cui la Corte Costituzionale ha, nel 2024, sancito l’illegittimità della normativa che non prevede non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale gli immobili non utilizzati e non disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata o iniziata azione giudiziaria penale. A seguito di questo pronunciamento, è arrivato poi l’intervento del legislatore che ha riconosciuto anche per il periodo d’imposta 2017 il diritto all’esenzione in caso di occupazione abusiva di immobili. Condizione necessaria, però, è che, in relazione a tali immobili, sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria. Detto ciò, la ricorrenza della condizione per beneficiare dell’esenzione d’imposta deve essere provata dal contribuente, e, invece, nella vicenda presa in esame, non risulta presentata né prodotta alcuna denuncia. Parimenti, non è stata provata l’occupazione abusiva. Quindi, il recupero compiuto dal Comune è legittimo, in quanto non risultano dimostrate le condizioni di legge per beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU. I giudici tributari sottolineano poi l’irrilevanza del richiamo ad alcune foto e ad un’ordinanza del Comune. Per quanto concerne le foto, esse sono prive di qualsiasi riferimento temporale e dimostrano solo uno stato di abbandono di rifiuti, ma non provano certo l’occupazione abusiva. Quanto all’ordinanza del Comune, con cui si ordina di rimuovere la copertura in eternit degli immobili, si osserva che essa è successiva di quasi due anni al periodo di imposta in esame, ovvero il 2017. Ciò rende irrilevante, ai fini probatori, il fatto che il Comune affermi, nella premessa, di avere accertato a seguito di sopralluoghi – oltre all’abbandono ripetuto di rifiuti, alla presenza di strutture obsolete e fatiscenti con coperture in eternit, a episodi di spaccio e prostituzione – anche l’occupazione abusiva di immobili, che per l’appunto è se mai riferibile ad periodo successivo.

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