Irrilevante la meritevolezza del debitore nell’ottica della ristrutturazione dei debiti

L’accesso alla procedura va ancorato ad un accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi

Irrilevante la meritevolezza del debitore nell’ottica della ristrutturazione dei debiti

A fronte della richiesta avanzata da un soggetto – catalogabile come consumatore – fortemente indebitato e mirata all’ottenimento del ‘via libera’ per il piano di ristrutturazione dei debiti, è illogico, oggi, fare riferimento a una generica colpa a lui addebitale per l’origine della situazione debitoria. Ciò perché, spiegano i giudici (sentenza del 21 marzo 2025 del Tribunale di Bologna), il ‘Codice della crisi d’impresa’ prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, andando quindi ad eliminare il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso – ai fini dell’ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento – di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, anche in considerazione della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, soggetti che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento. Tirando le somme, è stato eliminato, di fatto, il giudizio di meritevolezza , e si è ancorato l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ad un accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi. Analizzando la specifica vicenda, i giudici osservano che le cause del sovraindebitamento sono state puntualmente ripercorse dal debitore, il quale ha dato atto dei vari finanziamenti a suo nome e delle cause che ne hanno determinato la sottoscrizione, cause legate primariamente alle esigenze del nucleo familiare, essendosi egli trovato da solo a fronteggiarne i bisogni. Senza dimenticare, poi, le problematiche vissute dal soggetto a causa del Covid-19, circostanza che gli ha impedito di continuare a svolgere una seconda attività lavorativa. In merito, poi, al ricorso, da parte del soggetto indebitato, ai finanziamenti per esigenze di vita, anche a voler aderire alla tesi dell’immeritevolezza o della esistenza di atti di frode alla base della situazione debitoria, si deve ritenere che, a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l’accesso al beneficio della ristrutturazione dei debiti, non essendo essa caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore è comunque preclusiva del reclamo (o dell’opposizione), dato che il ‘Codice della crisi d’impresa’ prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall’aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle modalità di accertamento del merito creditizio.

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