Le vessazioni ai danni del coinquilino non integrano il reato di maltrattamenti in famiglia

L'uomo sotto processo è stato scagionato in quanto il rapporto con la persona offesa consisteva in una semplice convivenza tra coinquilini, priva di qualsiasi legame affettivo e basata solo su esigenze pratiche quotidiane

Le vessazioni ai danni del coinquilino non integrano il reato di maltrattamenti in famiglia

Un uomo è stato sottoposto a processo per aver aggredito e sottoposto a estorsioni e prevaricazioni un altro uomo, con il quale condivideva la stessa abitazione. I giudici di merito hanno stabilito in modo inequivocabile la colpevolezza dell'uomo, il quale è stato condannato sia in primo che in secondo grado basandosi sulle testimonianze della persona offesa.

Tuttavia, con il ricorso in Cassazione, la difesa è riuscita a far escludere il reato di maltrattamenti in famiglia. Il legale ha sottolineato la mancanza di un prerequisito essenziale per tale reato, ovvero l'assenza di un legame affettivo tra l'imputato e la persona offesa.

La Corte di Cassazione ha escluso il reato di maltrattamenti in famiglia, accogliendo la linea difensiva presentata. Nonostante l'evidente responsabilità dell'uomo per estorsione e lesioni personali, non è stato configurato il reato di maltrattamenti in famiglia a seguito di una convivenza che secondo i giudici non poteva essere qualificata come tale.

I magistrati della Cassazione hanno chiarito che la convivenza tra l'imputato e la persona offesa non soddisfa i requisiti necessari per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché si è trattato solo di una convivenza tra coinquilini senza legami affettivi significativi. In base alla definizione restrittiva di famiglia e convivenza, si è quindi concluso che non era opportuno attribuire all'uomo anche il reato di maltrattamenti (Cas. n. 37166 del 9 ottobre 2024).

Mostra di più...