La privacy è una materia esclusa dalla competenza regionale

È incostituzionale la legge della Regione Puglia che regola il trattamento dei dati personali nell’installazione degli impianti di videosorveglianza

La privacy è una materia esclusa dalla competenza regionale

Con la sentenza n. 69 depositata il 23 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2, della Costituzione, in quanto vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia “ordinamento civile”.

La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta «una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali».

Secondo il Giudice delle leggi, la Regione non può dunque regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.

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