Quando le liti in famiglia diventano maltrattamenti secondo la Cassazione

Con la sentenza n. 17656/2024, la Cassazione offre concetti importanti per qualificare quegli eventi di maltrattamenti che si collocano in un contesto di componente conflittuale all’interno della famiglia

Quando le liti in famiglia diventano maltrattamenti secondo la Cassazione

La questione è sorta in Sicilia, dove il Tribunale di Siracusa nel luglio 2021, decidendo con rito abbreviato, aveva assolto l'imputato dall'accusa di maltrattamenti per mancanza di prove. Tuttavia, il giudice aveva ritenuto provato il reato di tentata estorsione in relazione alle lesioni inflitte alla moglie allo scopo di avere denaro per acquistare alcol e lo aveva condannato ad un anno e due mesi di reclusione.

Il Procuratore della Repubblica, in appello, ha richiesto e ottenuto che la moglie, in qualità di persona offesa, fosse esaminata in aula, il che ha portato alla riforma della decisione originaria. L'imputato è stato infatti condannato per maltrattamenti aggravati mentre il resto della sentenza è stato confermato.

Avverso tale decisione, la difesa ricorre in Cassazione contestando l’abitualità delle condotte vessatorie tenute dall’uomo e chiedendo di rivedere l’intero contesto famigliare interessato da semplici liti per motivi economici.

Il tema centrale della sentenza è quello sulla sussistenza del delitto di cui maltrattamenti. Partendo dagli orientamenti esteri e dalle convenzioni internazionali, nonché dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, la Cassazione sottolinea che anche le minacce di agire prepotenze e sopraffazioni da parte dell’uomo configurano il reato di maltrattamenti.

In altre parole, vengono valorizzati diversi livelli della violenza e parificata quella fisica a quella psicologica e economica. Inoltre, la sentenza mette in evidenza il «deliberato intento di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla» quale nucleo qualificante una condotta come maltrattante.

In conclusione, la sentenza accoglie il ricorso solo con riferimento alla remissione di querela, intervenuta medio tempore, in ordine al tentato esercizio delle proprie ragioni.

La condanna viene invece confermata per quanto concerne le lesioni, che sono procedibili d'ufficio cioè anche senza querela.

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