In caso di morte per amianto i congiunti del defunto hanno diritto al risarcimento del danno parentale
Nel contesto della perdita del rapporto parentale, l'aspetto principale del danno è rappresentato dalla sofferenza emotiva piuttosto che dalla relazione in sé. Pertanto, al fine di calcolare il risarcimento per la perdita del rapporto parentale, è importante considerare l'età del congiunto superstite, seguendo un sistema di valutazione a punti.

Un'Autorità portuale ha ricevuto una condanna a causa della morte di un uomo dovuta al mesotelioma pleurico contratto sul lavoro per l'inalazione di amianto. I congiunti dell'uomo hanno chiesto il risarcimento per la perdita parentale subita. In particolare, i fratelli della vittima hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto al risarcimento per la perdita parentale, poiché è stato confermato che nel caso dei congiunti della famiglia nucleare, la perdita dei rapporti affettivi con il defunto può essere presunta. La sentenza impugnata è stata cassata poiché aveva negato il risarcimento ai fratelli della vittima senza motivazione valida.
L'Autorità portuale ha anche impugnato la decisione in merito all'applicazione del criterio per il danno parentale riguardante la vedova del defunto. È emerso che la liquidazione per la perdita del rapporto parentale dovrebbe seguire un sistema a punti basato su alcune circostanze significative che includono l'età della vittima e del congiunto, il grado di parentela e la convivenza. È stato considerato che la durata ridotta della vita residua della vedova avrebbe dovuto influenzare il calcolo del risarcimento, ma ciò non è stato tenuto in considerazione. La Corte di Appello aveva applicato le tabelle romane correttamente, ma aveva omesso di considerare la breve durata della vita residua della vedova.
Il danno per la perdita del rapporto parentale è principalmente legato alla sofferenza emotiva che può essere dimostrata anche tramite presunzioni. Esiste una distinzione significativa tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la compromissione del rapporto a causa di lesioni del congiunto. Mentre il primo è caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza, il secondo riguarda principalmente modificazioni negative nella vita di relazione del congiunto. La sofferenza per la perdita del rapporto parentale non diminuisce nel tempo ma tende a evolversi, e il risarcimento deve tener conto di questa complessità.
La Corte di Appello aveva usato correttamente un sistema di punti per il calcolo del risarcimento, ma avrebbe dovuto considerare meglio la durata residua della vita della vedova nella sua decisione. La Corte stessa ha confermato che la sofferenza da risarcire per la perdita del rapporto parentale è di natura atemporale e non aumenta nel tempo, ma evolve. L'elemento della durata residua della vita del congiunto dovrebbe essere considerato nelle tabelle di calcolo per determinare il risarcimento adeguato (Cas. n. 26185 del 7 ottobre 2024).