I familiari temono possa tentare il suicidio: legittima la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio

Il paziente si presentava molto aggressivo e gli veniva consigliato di trattenersi in ospedale in osservazione, ma poiché negava il suo consenso alla volontaria permanenza in ospedale, il medico di turno convocava lo psichiatra che, visitatolo, riteneva opportuno fosse trattenuto in ospedale anche contro la sua volontà

I familiari temono possa tentare il suicidio: legittima la sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio

Impossibile addossare colpe a medico di ‘Pronto Soccorso’ e medico psichiatra dell’ospedale concordano sull’applicazione del ‘trattamento sanitario obbligatorio’ per un paziente giunto in ospedale a seguito dell’intervento del ‘118’, come richiesto dai suoi familiari, i quali temevano potesse tentare il suicidio. Per i giudici (sentenza numero 25127 del 18 settembre 2024 della Cassazione) è inequivocabile il quadro tracciato dagli uomini del ‘118’, i quali hanno attestato che il paziente trovava in una condizione di agitazione psicomotoria tanto da attribuirle un ‘codice rosso’ e che, peraltro, assumeva farmaci antidepressivi e ansiolitici da almeno due anni nonché presentava altri fattori di alterazione del normale equilibrio, quali condotte anoressiche, instabilità emotiva e marcata impulsività, e recava ferite da taglio superficiali ai polsi. Peraltro, il paziente si presentava inoltre molto aggressivo, cosicché gli veniva consigliato di trattenersi in ospedale in osservazione, ma poiché negava il suo consenso alla volontaria permanenza in ospedale, il medico di turno convocava lo psichiatra che, visitatolo, riteneva opportuno fosse trattenuto in ospedale anche contro la sua volontà. A quel punto, il medico di ‘Pronto Soccorso’, il quale l’aveva già visitato, firmava, alla fine, la proposta di ‘trattamento sanitario obbligatorio’. In conclusione, sulla base della ricostruzione dei fatti, non è individuabile nessun comportamento illecito in capo ai medici, i quali avevano sottoposto il paziente a trattamento sanitario obbligatorio fondato sui presupposti di legge, debitamente autorizzato dal sindaco, con provvedimento mai reclamato dinanzi al giudice tutelare. Peraltro, quand’anche il trattamento sanitario obbligatorio fosse stato illegittimo, l’uomo avrebbe dovuto provare l’esistenza del danno ingiusto, conseguenza del trattamento subito, mentre la prova non era stata fornita, e l’esistenza stessa del danno risultava contraddetta dal fatto che, trascorso il breve arco di tempo del ‘TSO’ (48 ore), il paziente si era trattenuto volontariamente in ospedale per proseguire volontariamente le cure, a riprova del fatto che fosse consapevole che il trattamento terapeutico non potesse nuocergli ed anzi fosse finalizzato ad aiutarlo.

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