È legittimo il sequestro dello spioncino elettronico rivolto verso il vicino di casa

Secondo quanto rilevato dai giudici, sono stati individuati elementi concreti che dimostrano il carattere molesto del comportamento dell'uomo, il quale ha costantemente sottoposto la vittima a riprese visive indesiderate eseguite con intenti intimidatori

È legittimo il sequestro dello spioncino elettronico rivolto verso il vicino di casa

Nella provincia siciliana, un uomo è stato coinvolto in un caso controverso a seguito del suo tentativo di riprendere senza autorizzazione il suo vicino di casa. I giudici hanno ipotizzato il reato di stalking in relazione al sequestro dell'apparecchio di videosorveglianza. La questione principale riguarda il provvedimento di perquisizione e sequestro, inerente al reato di atti persecutori, che coinvolgeva uno "spioncino" e una telecamera wireless posta sulla porta dell'abitazione dell'uomo, collegata a un telefono cellulare per visualizzare e memorizzare le immagini.

L'uomo ha sostenuto di avere installato un comune strumento di sicurezza, affermando che lo "spioncino" elettronico rispettava le norme sulla privacy e aveva funzioni diverse da una normale telecamera di sorveglianza. L'obiettivo dell'uomo era quello di contestare l'accusa di stalking e il conseguente provvedimento di perquisizione e sequestro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto tale difesa, sottolineando una serie di episodi molesti che, valutati complessivamente, configurerebbero il reato ipotizzato.

I giudici hanno evidenziato che i carabinieri, in seguito a una denuncia del novembre 2022, avevano rilevato che l'uomo aveva ripreso la vittima con una telecamera sul lungomare. La perquisizione successiva era finalizzata ad acquisire un'altra telecamera posta nello "spioncino" della porta dell'appartamento dell'uomo, che consentiva di registrare ciò che avveniva di fronte alla porta della vittima. Questo elemento di prova era considerato rilevante per il confronto con le immagini trovate sul cellulare dell'uomo.

I magistrati hanno chiarito che la condotta persecutoria comprende qualsiasi azione che interferisca con la vita privata e relazionale della vittima, creando un clima di intimidazione e ostilità. Nel caso in questione, sono emersi elementi che indicano il carattere molesto dei comportamenti tenuti dall'uomo, come riprese visive indesiderate e intimidatorie. Le azioni compiute, tra cui aggressioni e inseguimenti sul lungomare, hanno turbato la serenità della vittima. La verifica delle immagini memorizzate sul cellulare dell'uomo, inclusa la provenienza dello "spioncino" utilizzato, è stata considerata fondamentale nell'indagine (Cas. n. del 35518 del 20 settembre 2024).

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