Deve essere garantito il diritto di accesso alle fotografie preoperatorie
Il Garante commina una sanzione di 4.000 euro ad un medico chirurgo per non aver riscontrato nei termini una richiesta di accesso e per non aver correttamente indicato i termini di conservazione dei dati, che non possono essere indicati in modo generico, nell’informativa.

Una paziente presentava reclamo all'Autorità Garante della Privacy lamentando di aver esercitato il diritto di accesso alle fotografie preoperatorie relative a un intervento chirurgico subito, nei confronti di un medico, membro dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e di non aver ricevuto nessun riscontro.
Tali documenti, mai ricevuti, avrebbe dovuto supportare un procedimento per risarcimento danno subito a seguito dell'intervento. Il Garante invitava quindi il medico a riscontrare le richieste della reclamante e, solo allora, venivano fornite le fotografie, segnalando la difficoltà nel reperire le foto poiché non mostravano il volto del paziente.
In seguito, il Garante ha avviato un procedimento nei confronti del medico riguardante l’adozione dei provvedimenti necessari in base al Regolamento. In particolare, è emerso che il medico non aveva risposto tempestivamente alla richiesta della paziente in base all'art. 12 e 15 del Regolamento. Inoltre, è stata riscontrata un'inadeguatezza nell'informativa fornita, soprattutto riguardo ai tempi di conservazione dei dati.
Il Garante della Privacy ha ribadito che le fotografie preoperatorie sono considerate dati personali e devono essere fornite se richieste, entro i tempi stabiliti dal Regolamento. Se il titolare del trattamento non risponde tempestivamente, deve comunicare i motivi del ritardo e vi è la possibilità di fare reclamo entro un mese dalla richiesta.
Nel caso specifico, il titolare ha risposto solo dopo 302 giorni e solo dopo l'intervento dell'Autorità, violando i tempi previsti.
Per quanto riguarda invece, i doveri di trasparenza, il Garante ha chiarito che il titolare deve fornire informazioni sull'archiviazione dei dati, indicando il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo. È importante che queste informazioni siano dettagliate e specifiche, permettendo all'interessato di capire per quanto tempo i dati verranno conservati e per quali scopi. Invece, l'informativa presentata nel caso in esame era troppo generica e non adeguata, non rispettando le disposizioni del Regolamento in merito alla trasparenza sul periodo di conservazione dei dati.
Secondo le Linee Guida sulla trasparenza, il periodo di conservazione dei dati dovrebbe essere indicato in modo chiaro per consentire all'interessato di capire per quanto tempo i dati verranno conservati in base alle specifiche esigenze. Non è sufficiente affermare genericamente che i dati saranno conservati fino a quando necessario, ma è importante dettagliare i periodi di conservazione per diverse categorie di dati e scopi di trattamento.
Pertanto, il Garante ha sottolineato l'importanza di rispettare i tempi per fornire le informazioni richieste dagli interessati e di garantire una trasparenza adeguata riguardo al periodo di conservazione dei dati personali, al fine di tutelare i diritti degli individui in conformità con le normative sulla privacy.
Il medico è stato quindi, obbligato dal Garante, conformemente all'articolo 58 del Regolamento, a migliorare l'informativa includendo informazioni dettagliate sul periodo di conservazione dei dati personali, in linea con il principio di limitazione della conservazione stabilito dall'art. 5 del Regolamento. In aggiunta, gli è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 4.000.