Credito dell’ex dipendente: la parola spetta comunque al giudice fallimentare

Illogico sostenere che le pretese avanzate dal lavoratore debbano essere fatte valere davanti al giudice del lavoro

Credito dell’ex dipendente: la parola spetta comunque al giudice fallimentare

La competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento), e anche la stessa sussistenza del relativo diritto di credito, nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore, ossia dell’ex datrice di lavoro.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 27058 del 17 ottobre 2026 della Cassazione), i quali aggiungono che opera, difatti, il meccanismo secondo cui sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario (o speciale) non passata in giudicato e pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Tale disposizione è letteralmente riferita al caso in cui la domanda del creditore sia stata accolta nella sua sede ordinaria (tant’è che viene posto a carico del curatore l’onere di impugnare la sentenza, al fine di evitarne il passaggio in giudicato), ma evidenti necessità di coerenza sistematica impongono, secondo i magistrati di Cassazione, di estendere la regola anche al caso in cui la sentenza non passata in giudicato abbia rigettato la domanda del (preteso) creditore.
Di conseguenza, in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, la legge fallimentare dev’essere interpretata in modo da ricomprendere anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato.
Chiari i dettagli della vicenda in esame. Il lavoratore subordinato, già alle dipendenze di una ‘s.p.a.’ ha proposto domanda di ammissione al passivo della società – sottoposta ad amministrazione straordinaria – del credito vantato a titolo di risarcimento del danno provocatogli da un licenziamento asseritamente invalido e inefficace.
A fronte del rigetto, da parte del giudice delegato alla procedura concorsuale, della originaria domanda, il lavoratore ha proposto opposizione allo stato passivo, opposizione però dichiarata inammissibile dal Tribunale, e ciò sul ritenuto presupposto che le pretese da lui avanzate dovessero essere fatte valere davanti al giudice del lavoro, con conseguente incompetenza del giudice fallimentare.
A questo proposito, comunque, va aggiunto un dettaglio: il lavoratore aveva in effetti adito il giudice del lavoro – prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria – e la relativa causa era ancora pendente, perché la sentenza di rigetto della Corte d’appello (conforme a quella di primo grado del Tribunale) era stata impugnata dal lavoratore e cassata con rinvio alla Corte d’appello.
In Cassazione, però, il lavoratore contesta la dichiarazione di inammissibilità della sua domanda di insinuazione al passivo, che il Tribunale ha basato sull’assunto che la causa sarebbe riservata al giudice del lavoro, avendo come presupposto l’accertamento dell’invalidità del licenziamento.
Questa obiezione è corretta, secondo i magistrati di terzo grado, i quali richiamano il principio secondo cui la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione (o risarcimento del danno) nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato. E tale soluzione, che individua nel procedimento concorsuale la sede per la definizione di domande anche costitutive che si correlino a pretese nei confronti della massa, trova riscontro anche nella giurisprudenza lavoristica che si è occupata delle sfere di cognizione riservate, rispettivamente, al giudice del lavoro e a quello fallimentare nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale. Si è distinto, in tal senso, tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (come ad esempio, la domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale rispetto ad esse: per le prime si è riconosciuta la perdurante competenza dei giudice del lavoro, mentre per le seconde si è ritenuta operante la regola dell’improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare.
Spetta quindi ai giudice fallimentare, quale giudice del concorso, di accertare i diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale, con effetti esclusivamente endoconcorsuali.
Tale opzione interpretativa si mostra coerente con l’elaborazione che, anche nel settore lavoristico, ha condotto a valorizzare la cognizione del giudice fallimentare in tutti i casi in cui le domande, di accertamento o costitutive, siano strumentali a pretese da far valere in sede concorsuale.
Evidente l’errore compiuto dal Tribunale concorsuale, che si è dichiarato incompetente e ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al passivo. Infatti, la competenza del giudice del lavoro ad accertare il presupposto della domanda (ovverosia l’invalidità del licenziamento) e anche la stessa sussistenza del diritto di credito nulla toglie alla necessità, per il lavoratore, di insinuarsi al passivo, al fine di partecipare, secondo le regole del concorso, alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
In generale, sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. La disposizione è letteralmente riferita al caso in cui la domanda del creditore sia stata accolta nella sua sede ordinaria (tant’è che viene posto a carico del curatore l’onere di impugnare la sentenza, al fine di evitare il passaggio in giudicato), ma evidenti necessità di coerenza sistematica impongono di estendere la regola anche al caso in cui la sentenza non passata in giudicato abbia rigettato la domanda del (preteso) creditore. Di conseguenza, in tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, la norma dev’essere interpretata in modo da ricomprendere anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato.
Di conseguenza, tornando alla vicenda in esame, il giudice delegato non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda, ma ammettere il credito al passivo con riserva, in attesa dell’esito del giudizio pendente. E soprattutto, per questo motivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiararsi incompetente, trascurando il dato che l’insinuazione al passivo era necessaria per partecipare al concorso, chiosano i magistrati di Cassazione.

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