Contenzioso tra fratello e sorella: come identificare l’eventuale novazione oggettiva

Necessario fare riferimento alla volontà di fare sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche, e all’animus novandi consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e all’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto

Contenzioso tra fratello e sorella: come identificare l’eventuale novazione oggettiva

La cosiddetta novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di fare sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche, e caratterizzato dall’animus novandi consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e dall’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 31388 del 2 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a valutare il contenzioso tra un fratello e una sorella, hanno anche precisato che si deve invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità della preesistente prestazione produca novazione.
Chiari i dettagli della vicenda: il fratello ha convenuto in giudizio la sorella, esponendo di avere concluso unitamente a lei un contratto di mutuo con una banca per ottenere un importo pari a 279mila euro, necessario alla ristrutturazione di un immobile di proprietà comune, e di avere pagato l’intera somma in qualità di debitore in solido, e perciò ha chiesto la restituzione di 139mila e 500 euro. Dal canto proprio, invece, la sorella ha sostenuto avere soddisfatto il credito del fratello mediante la stipula di un contratto preliminare di vendita, con cui si era obbligata a vendere la propria quota di comproprietà, descritta nel contratto, al prezzo di 100mila euro, a fronte di un suo valore commerciale pari ad oltre 250mila euro. Secondo la donna, quindi, i rispettivi crediti si sono compensati.
A tale causa è stata riunita poi altra causa, pendente tra le medesime parti, con cui la donna ha chiesto nei confronti del fratello l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare in cui era stato previsto anche che il fratello promissario acquirente versasse, a titolo di anticipazione del prezzo, la somma di 1.000 euro al mese, per cinque mesi, fino alla data di stipula del definitivo. Ma l’uomo ha ribadito di avere pagato l’intero debito nei confronti della banca e di avere perciò diritto alla ripetizione della quota della sorella, e ha anche osservato che la sorella aveva arbitrariamente revocato la procura a vendere rilasciata a suo favore del fratello e prevista nel contratto preliminare quale implicita condizione necessaria per l’efficacia dello stesso contratto.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: ci si trova di fronte ad un negozio novativo, con cui le parti avevano sostituito la precedente obbligazione in capo alla sorella, avente a oggetto la restituzione al fratello di 139mila e 500 euro, con l’obbligazione di trasferire al fratello la propria quota di proprietà dell’immobile oggetto del preliminare ad un prezzo inferiore di circa 150mila euro rispetto al valore effettivo, al fine di estinguere la precedente obbligazione.
Per quanto concerne, poi, il comportamento della donna, consistito nella revoca della procura, esso non configura inadempimento al contratto preliminare, in quanto la procura a vendere rilasciata con atto separato appariva una facoltà ulteriore concessa al promissario acquirente, di reperire un acquirente prima della stipula del contratto definitivo ed evitare così un doppio trasferimento della proprietà, precisano i giudici di merito.
Inoltre, sempre per quanto concerne il contratto novativo, appare inverosimile, secondo i giudici di merito, la coesistenza delle due obbligazioni e che il prezzo della vendita era stato fissato nella minore somma di 100mila euro00, seppure il valore del complesso fosse ben maggiore e pari a quasi 470mila euro, secondo la valutazione prodotta.
Come detto, checché ne dicano fratello e sorella, ci si trova di fronte ad un accordo novativo con cui le parti hanno voluto regolare i loro rapporti con estinzione dell’originaria obbligazione e la costituzione di una nuova obbligazione, e in tal senso depone il prezzo convenuto inferiore al valore di mercato.
Per i giudici di merito, quindi, sono provati sia l’animus novandi sia l’aliquid novi.
Questa visione viene messa in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che il provvedimento emesso in Appello ha dichiarato l’esistenza della novazione dell’obbligazione esclusivamente sulla base dell’assunto che apparisse improbabile la coesistenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata e delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare. E ciò sulla base del dato che il prezzo concordato nel contratto preliminare di compravendita era assai inferiore rispetto al valore del bene oggetto del contratto.
Così, però, non si è considerato che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di fare sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove e autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall’animus novandi consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e dall’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità della preesistente prestazione produca novazione, precisano i magistrati di Cassazione.
Affinché sia configurabile l’animus novandi, è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l’effetto di estinzione dell’obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile. E la necessità di una volontà diretta in modo non equivoco alla novazione oggettiva dell’obbligazione, stante il principio generale di conservazione degli effetti del negozio, sta a significare che l’intento estintivo-sostitutivo deve essere certo, senza peraltro che siano richieste espresse dichiarazioni di volontà, essendo sufficiente anche un comportamento concludente o una manifestazione tacita, ravvisabile nelle ipotesi di incompatibilità oggettiva tra l’obbligazione pregressa e quella successiva.
Tornando alla specifica vicenda, in Appello non si è dichiarato che vi fosse stata una espressa manifestazione di volontà delle parti nel senso di estinguere l’obbligazione di restituzione della somma mutuata con l’assunzione dell’obbligazione di trasferimento della proprietà al prezzo concordato nel contratto preliminare, e non si sono neppure esposti gli elementi dai quali risultasse inequivocabilmente la volontà di estinguere la precedente obbligazione. Inoltre, non si è neanche individuata l’esistenza di una situazione di oggettiva incompatibilità tra le due obbligazioni, tale da fare emergere in modo inequivocabile l’animus novandi.
In astratto, può essere sia che le parti, nel concludere il contratto preliminare, non abbiano voluto incidere in alcun modo sulla precedente obbligazione restitutoria, oppure può essere che le parti abbiano voluto che l’estinzione della precedente obbligazione restitutoria conseguisse solo all’adempimento delle obbligazioni previste con il contratto preliminare, oppure che abbiano voluto immediatamente estinguere la precedente obbligazione restitutoria sostituendola con quella pattuita nel contratto preliminare. Ma in Appello si è optato per la terza ipotesi senza individuare l’animus novandi, sottolineano i magistrati di Cassazione.

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