Contenuti del canale ‘Russia Today’: come si applica il divieto di diffusione

Legittima l’applicazione dello stop anche per il sito internet accessibile gratuitamente

Contenuti del canale ‘Russia Today’: come si applica il divieto di diffusione

Il divieto di diffondere i contenuti del canale ‘Russia Today’ si applica anche ad un sito internet accessibile gratuitamente.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 2 luglio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che l’applicabilità di tale divieto non dipende né dal perseguimento di uno scopo di lucro né dalla portata o dalla durata della diffusione effettuata.
Scenario della vicenda è la Germania, dove tre persone sono perseguite penalmente per aver diffuso ripetutamente, su un sito internet accessibile gratuitamente al pubblico, video provenienti dal canale ‘RT – Russia Today Germany’.
In tutta l’Unione Europea, però, gli operatori non sono autorizzati a diffondere i contenuti di tale canale, e ciò a causa delle misure restrittive adottate nei suoi confronti nel contesto dell’aggressione militare della federazione russa contro l’Ucraina.
A fronte della specifica vicenda, il giudice tedesco, investito del procedimento penale, si interroga sulla portata del divieto relativo a ‘Russia Today’ e si chiede se le tre persone coinvolte possano essere qualificate come operatori, benché il sito internet in esame fosse accessibile gratuitamente e finanziato unicamente mediante offerte dei suoi utenti.
Su questo fronte, dunque, il giudice tedesco ha interrogato i giudici europei, i quali hanno risposto che è irrilevante che la diffusione dei contenuti vietati sia effettuata o meno nell’ambito di un’attività economica. Il concetto di operatore comprende, nel presente contesto, qualsiasi persona responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione dei contenuti vietati, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o della gestione di un sito internet finanziato da contributi volontari di terzi.
I giudici europei precisano, inoltre, che tale qualificazione non dipende né dalla portata né dalla durata della diffusione effettuata. Solo questa interpretazione consente, come previsto dal legislatore dell’Unione Europea, di impedire la diffusione della propaganda istituita dalla Russia e, di conseguenza, di proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione.

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