Condizioni della strada: il proprietario deve valutare se vi siano potenziali rischi
In generale, la colpa del proprietario può consistere sia nella inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia in relazione, evidentemente, alle caratteristiche della cosa
Il proprietario della strada non è esente dall’onere di valutare, in concreto, alla luce del ‘Codice della strada’, se essa possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti in relazione alle obiettive caratteristiche dei singoli tratti. Ciò perché la colpa del proprietario può consistere sia nella inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia in relazione, evidentemente, alle caratteristiche della cosa.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 9580 del 15 aprile 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato dall’incidente verificatosi in un piccolo Comune nelle Marche, aggiungono che del tutto irrilevante è il rischio di imprevedibilità ed inevitabilità dell’alterazione della cosa.
Riflettori puntati, nella vicenda in esame, sulla conformità o meno dell’omessa installazione della barriera di protezione nel tratto di strada teatro dell’incidente.
Chiara la dinamica dell’episodio, risalente ad oltre venti anni fa: una donna viaggiava lungo una Strada Statale, alla guida della propria autovettura, quando, a causa, a suo dire, dell’assenza di barriere di contenimento delimitanti la carreggiata, finì al di fuori della sede stradale, cadendo all’interno di un fosso-canale di scolo delle acque posto alla propria destra, andando poi a collidere contro il basamento di un ponte, dopo che l’auto aveva percorso circa quaranta metri all’interno.
Illogico, quindi, chiariscono i giudici di Cassazione, smentendo la valutazione compiuta in Appello, caricare sulla persona danneggiata l’onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno.
Difatti, nella responsabilità per danni da cose in custodia il danneggiato non deve provare altro che il nesso causale tra la cosa e l’evento.
Solo in questa ottica, nella corretta ricostruzione del nesso causale tra la cosa – sia che rilevi in quanto custodita oppure no – e l’evento, la presenza di altri fattori causali o anche solo concausali, tra cui la stessa eventuale condotta colposa del leso (che, in teoria, potrebbe pure da sola elidere del tutto quel nesso causale), ha da essere valutata, alla luce dei principi elaborati in tema di responsabilità per danni da cose in custodia.