Condanna sacrosanta per il corteggiamento ‘social’ ossessivo

Per i magistrati di Cassazione, la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite ‘Messenger’, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti

Condanna sacrosanta per il corteggiamento ‘social’ ossessivo

Corteggiamento ‘social’ ossessivo tramite ‘Messenger’: legittimo parlare di molestia in piena regola.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 5662 dell’11 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati, ancora una volta, a valutare ciò che avviene su una ‘piazza virtuale’.
A finire sotto processo è un uomo – Fabio, nome di fantasia –, il quale, tramite ‘Messenger’, cioè la chat di ‘Facebook’, ‘corteggia’ ossessivamente una donna – Daria, nome di fantasia –, prima con messaggi e poi con foto a carattere sessuale.
Il quadro probatorio è chiaro, sia per il Gip del Tribunale che per i giudici d’Appello: così, Fabio si ritrova condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di quindici giorni di arresto per il reato di molestia, concretizzatosi nell’avere, per biasimevole motivo, recato disagio a Daria, nei primi giorni di novembre del 2021, inviandole sul social network ‘Facebook’ numerosi messaggi con i quali manifestava con insistenza l’intenzione di conoscerla ed inviandole, da ultimo fotografie, dall’esplicito contenuto sessuale.
Col ricorso in Cassazione, però, la difesa sostiene sia illogico ipotizzare il reato di molestia, soprattutto perché è mancata la prova della ricezione dei messaggi molesti, a mezzo del telefono, e della immediata e diretta percezione degli stessi messaggi da parte della destinataria. In questa ottica, poi, il legale richiama anche il principio secondo cui non integra la contravvenzione di molestia o di disturbo alle persone l’invio di messaggi mediante le applicazioni ‘Instagram’ e ‘Facebook’, le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di ‘alert’ o ‘preview’, dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all’interazione immediata con il mittente.
Pertanto, a fronte della specifica vicenda, il reato di molestia non è configurabile, secondo il legale, nella sua dimensione oggettiva, dal momento che, indipendentemente dall’esistenza nell’apparecchio telefonico di sistemi di ‘alert’ o ‘preview’ delle relative comunicazioni, i messaggi inviati attraverso sistemi telematici, quale quello di ‘Facebook’, hanno una invasività minore rispetto a quella dei messaggi effettuati a mezzo del telefono, e ciò in quanto il destinatario della comunicazione ha la possibilità di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza, decidendo di non essere raggiunto dalla comunicazione stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo.
Per i magistrati di Cassazione, però, la visione proposta dalla difesa non può reggere, perché la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite ‘Messenger’, se, come nel caso specifico, i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti.
In premessa, viene ribadito che per integrare il reato di molestia devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto, l’ulteriore requisito alternativo della pubblicità o dell’apertura al pubblico del luogo dell’azione ovvero l’impiego del telefono come mezzo del reato. Il mezzo telefonico rileva proprio in quanto consente un’intrusione diretta nella sfera privata del destinatario, che non può sottrarsi alla ricezione, se non disattivando l’apparecchio, con conseguente compressione della libertà di comunicazione.
Partendo da tali presupposti, va precisato che allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni, purché imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente. In tale prospettiva, con l’evoluzione tecnologica, un telefono attrezzato è idoneo non solo a trasmettere e ricevere messaggi di testo (‘sms’ o ‘WhatsApp’), ma anche posta elettronica, la quale giunge al dispositivo con modalità spesso analoghe, se accompagnata da segnale acustico o visivo di immediata percezione.
Per quanto concerne l’evento di turbamento della vittima, esso, pur necessario, non è sufficiente in sé, se non accompagnato dalle specifiche modalità tipizzate dalla norma. E, in questa ottica, la locuzione “col mezzo del telefono” ricomprende tutte le comunicazioni sincrone, cioè quelle che determinano un’immediata interazione, anche se non veicolate da un telefono in senso stretto ma tramite strumenti equivalenti (quali, ad esempio, il citofono).
Si è poi superato il criterio meramente sincronico-asincronico, ritenendolo non decisivo, e affermando, invece, che ciò che conta è la capacità intrusiva del mezzo, idonea a produrre una sgradita intromissione nella sfera del destinatario ogni volta che la comunicazione arrivi accompagnata da un avvertimento sonoro o visivo tale da condizionarne la tranquillità. E, peraltro, si è precisato che ciò che la norma intende punire non è solo il messaggio che il destinatario “deve ascoltare”, in senso stretto, ma ogni messaggio che egli è “costretto a percepire”, sia de auditu sia de visu, essendo entrambi idonei a turbarne la quiete psichica. Da qui l’affermazione che anche l’e-mail, quando giunta con segnale immediatamente percepibile, realizza l’intrusione richiesta dalla fattispecie.
Dunque, decisiva è la manifestazione concreta della condotta, chiariscono i giudici di Cassazione, i quali osservano che, a fronte della vicenda in esame, non vi è dubbio che la piattaforma messaggistica ‘Messenger’, la chat di ‘Facebook’ utilizzata da Fabio, era direttamente visionabile da Daria dal suo telefono cellulare, e ciò emerge inequivocabilmente dalla visione degli screenshot acquisiti agli atti che riportano tutti in alto la barra di stato tipica di ogni apparecchio telefonico.
Andando più sul tecnico, poi, i giudici osservano che l’attivazione della messaggistica ‘Messenger’ consente anche la chiamata e la videochiamata, e ciò risulta evidente dalle relative icone che si possono vedere al di sotto della barra di stato. Trattasi di messaggistica per tutto equiparabile all’invio di ‘sms’ e messaggi tramite ‘WhatsApp’.
Ciò posto, i messaggi istantanei con le fotografie oscene inviate da Fabio con ‘Messenger’ pervenivano direttamente sul telefono cellulare di Daria, che così li poteva immediatamente percepire, tramite notifica dell’arrivo e verosimile anteprima del contenuto comparso sulla schermata di blocco, e quindi si può parlare di messaggi scaricati contestualmente sul cellulare della donna e quindi direttamente da lei percepibili.
L’assunto difensivo contesta la configurabilità sul piano oggettivo del reato di molestia e valorizza la possibilità di disattivare notifiche o filtri e perciò esclude l’invasività tipica del mezzo del telefono nelle comunicazioni veicolate tramite social network, ritenendo che il destinatario possa sottrarsi all’interazione immediata con il mittente.
Questa prospettiva non può però essere condivisa, ribattono i giudici di Cassazione. In sostanza, integra la molestia anche l’invio di messaggi telematici (‘sms’, ‘WhatsApp’ o analoghi), poiché ciò che rileva è la capacità della comunicazione di giungere direttamente al destinatario, non la possibilità di impedirne in futuro la ricezione. Diventa quindi irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato, la circostanza che la persona offesa non abbia attivato sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi, in quanto ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita. Non a caso, la consumazione del reato si perfeziona nel momento in cui il messaggio indesiderato perviene sul dispositivo della vittima e viene da questa percepito come molesto. La facoltà di interrompere la comunicazione rileva, dunque, solo in un momento successivo e non incide sulla qualificazione giuridica del fatto, anche perché l’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o per biasimevole motivo interviene comunque dopo che essa si è già realizzata.
Ritornando alla specifica vicenda in esame, i magistrati sottolineano che la piattaforma ‘Messenger’ di ‘Facebook’ è stata utilizzata in modo tale da raggiungere direttamente il telefono cellulare della persona offesa, la quale riceveva notifiche istantanee, con anteprima dei messaggi e delle immagini, in un contesto tecnologico del tutto analogo a ‘sms’ o ‘WhatsApp’. L’immediatezza percettiva risulta comprovata dagli screenshot acquisiti, dai quali emerge che la chat era direttamente visionabile dal telefono cellulare della persona offesa, con icone di chiamata e videochiamata e con la tipica barra di stato degli smartphone. Ne consegue che la distinzione operata dalla difesa — che confina la messaggistica social in un ambito non telefonico — si appalesa anacronistica e non coerente con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione: le notifiche sono disattivabili in ogni sistema, senza che ciò rilevi poiché la molestia si realizza quando la comunicazione giunge e viene percepita, non quando il destinatario decide se bloccare il mittente.
Tirando le somme, l’invasività del mezzo, e non la sua forma tecnologica, è l’elemento determinante: la linea interpretativa che limita il reato di molestia ai soli sistemi sincroni tradizionali non tiene conto della progressiva multifunzionalità dei dispositivi telefonici moderni, che consentono di ricevere messaggi di ogni tipo (‘sms’, e-mail, social) con modalità ormai indistinguibili sul piano dell’intrusione, osservano i giudici. Pertanto, deve affermarsi che la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite ‘Messenger’, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti; e risulta del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poiché la possibilità di interrompere la condotta sorge solo dopo che la molestia si è già realizzata, chiosano i magistrati di Cassazione.

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