Attivo superiore al passivo: ciò non basta ad escludere lo stato di insolvenza

Il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante nell’ottica della legge fallimentare, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche

Attivo superiore al passivo: ciò non basta ad escludere lo stato di insolvenza

Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 5722 del 13 marzo 2026 della Cassazione) per cristallizzare in via definitiva il fallimento di una società a responsabilità limitata.
Condivisa in terzo grado la valutazione compiuta in Appello e centrata su dettagli inequivocabili. Nello specifico, la ‘s.r.l.’ non dispone delle pronte risorse per poter soddisfare le obbligazioni contratte con la propria operatività sul mercato e il fatto di aver ceduto ad un’altra ‘s.r.l.’ l’intero complesso dei beni organizzati per l’esercizio della sua attività d’impresa conferma, di fatto, l’esistenza di un’evidente condizione di impossibilità di produrre quel reddito da attività propria necessario per adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
In sostanza, non si ritiene sostenibile, anche secondo i giudici di Cassazione, che la società possa essere nelle condizioni di riprendere e proseguire regolarmente ‘attività d’impresa in conseguenza delle intervenute cessioni di rami di azienda, in assenza di beni propri diversi, con i quali esercitare una attività di impresa capace di produrre flussi finanziari. Difatti, le cessioni di rami d’azienda, unite all’inattività dell’impresa, all’assenza di un patrimonio immobiliare, all’assenza di dipendenti e alla notevole esposizione debitoria, anche diversa da quella fiscale, costituiscono manifestazioni univoche e convergenti dello stato di incapacità strutturale e non transitoria della società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
Tirando le somme, alla luce del quadro a disposizione, non appare ragionevole la prospettiva di una ripresa economica dell’attività, stante l’oggettivo stato di irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria, presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento.

Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante nell’ottica della legge fallimentare, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti) nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

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