‘Asilo nido’ disorganizzato: i comportamenti sgradevoli della maestra verso i bambini non sono maltrattamenti
A fronte della denuncia di una mamma, gli episodi analizzati sono risultati di scarsa consistenza, sia nel loro insieme che nel contesto di grave disorganizzazione della struttura
‘Asilo nido’ disorganizzato, con poco cibo, isolamento per i bambini più vivaci e qualche urlaccio della maestra, i cui comportamenti però non sono catalogabili come maltrattamenti nei confronti dei piccoli scolari.
Chiuso (sentenza numero 9426 dell’11 marzo 2026 della Cassazione) il caso relativo ad una struttura in Lombardia. Definitiva l’assoluzione della maestra sotto processo. Esclusa l’esistenza di una volontà di maltrattare i bambini.
Scenario della vicenda è una struttura in Lombardia. A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è la denuncia di una mamma, preoccupata dal livido presente sul corpicino del figlioletto al rientro dall’’asilo nido’. Consequenziale l’intervento delle forze dell’ordine, con tanto di telecamere nascoste nella struttura.
A finire nei guai sono la titolare della scuola e una maestra. La prima decide di patteggiare in udienza preliminare una pena inferiore ai due anni, con l’aggiunta della sospensione condizionale. La seconda, invece, decide di difendersi nell’aula del Tribunale. E tale scelta si rivela azzeccata: il giudice di primo grado l’assolve dall’accusa di maltrattamenti ai danni dei bambini a lei affidati all’interno dell’’asilo nido’. E sulla stessa linea di pensiero si attesta anche il giudice di secondo grado, respingendo le obiezioni sollevate dalle parti civili ed escludendo anche una minima responsabilità penale della maestra.
Va detto, per inciso, che, secondo i giudici di merito, ci sono stati sì all’interno della struttura episodi per nulla piacevoli, con pasti non disponibili per tutti, con bambini agitati e rumorosi isolati dal gruppo e mandati a dormire nel corridoio che conduce ai servizi igienici, con qualche urlaccio della maestra, ma non così rilevanti e non così spesso ripetuti da poter parlare di veri e propri maltrattamenti. Anzi, secondo i giudici di merito, gli addebiti mossi alla maestra vanno ridimensionati, soprattutto tenendo presente la disorganizzazione della struttura.
A chiudere il caso, facendo tirare alla maestra un liberatorio sospiro di sollevo, provvedono i magistrati di Cassazione, rendendo definitiva l’assoluzione decisa in Appello.
Corretta, in sostanza, la linea tracciata già in primo grado, secondo cui le condotte addebitate alla maestra vanno riportate ad un agire eventualmente colposo, dettato dall’incapacità di gestire, quale insegnante, le difficoltà operative e organizzative dell’’asilo nido’ e non, invece, ad una volontà cosciente e persistente di vessare, umiliare e sopraffare i minori affidati alle sue cure.
Detto più chiaramente, è mancato il dolo peculiare del reato di maltrattamenti, dolo consistente nella consapevolezza e nella volontà di reiterare con continuità atti vessatori in modo che i singoli atti di sopraffazione siano sorretti da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica e morale delle vittime.
Tirando le somme, gli episodi analizzati sono, anche secondo i giudici di Cassazione, di scarsa consistenza per il peso delle singole condotte e, nel loro insieme e nel contesto di grave disorganizzazione della struttura, non sono sintomatici di una volontà maltrattante, ma, anzi, sono valutabili come esigui.
Come chiosa finale, poi, i magistrati di Cassazione ribadiscono che, in generale, per la configurabilità del reato di maltrattamenti non è necessario uno specifico programma criminoso, ma, facendosi riferimento alla consapevolezza di una attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, si è chiaramente mantenuta ferma la configurazione del dolo del reato quale coscienza e volontà di sottoporre la persona ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.