Appalto privato: possibile sia concretizzato anche per facta concludentia

Non necessaria, precisano i giudici, la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem

Appalto privato: possibile sia concretizzato anche per facta concludentia

Il tipo negoziale rappresentato dall’appalto privato non ricade nella previsione con cui il Codice Civile indica gli atti che devono farsi per iscritto, sicché è un contratto a forma libera o non solenne, salvo che non si tratti di appalto stipulato con enti pubblici. Pertanto, la sua stipulazione non richiede la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per facta condudentia.
Questo il principio applicato dai giudici (sentenza numero 28717 del 30 ottobre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ai pagamenti per un appalto privato consistente nel compimento – con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio – del servizio di gestione in discarica dei rifiuti conferiti.
In generale, l’appalto privato può essere concluso verbalmente, anziché mediante atto pubblico o scrittura privata, ovvero con manifestazione tacita di volontà, e, quindi, la dimostrazione della sua stipulazione può avvenire senza limitazioni cogenti, ossia anche ricorrendo alla prova testimoniale, ai meccanismi inferenziali, con utilizzazione delle presunzioni semplici e, in genere, a tutti i mezzi di prova regolati dalla legge.
Di conseguenza, tocca ai giudici valutare se l’appalto sia stato concluso verbalmente o per comportamenti concludenti.
In ballo, nella vicenda in esame, il corrispettivo per l’apertura domenicale dei conferimenti effettuati da una società nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2009, quale gestore dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di due Comuni presso la piattaforma per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di primo livello, gestita da un’altra società.
In Appello, però, si è negato che tra le parti si fosse instaurato un rapporto negoziale per facta condudentia, sebbene si fosse riconosciuto che la società, in virtù dei rapporti instaurati con due Comuni, aveva iniziato, sin dall’anno 2003, a conferire regolarmente i rifiuti solidi urbani provenienti dai due Comuni nella piattaforma di trattamento di primo livello gestita dalla società, nonché a corrispondere con regolarità alla società di gestione dell’impianto i compensi dovuti in base alla tariffa di conferimento. E ciò anche all’esito dell’apertura della piattaforma pure nelle giornate di domenica, benché i due Comuni non avessero corrisposto il sovraprezzo per l’apertura domenicale, continuando la società a versare alla società che gestisce l’impianto il solo importo previsto per gli altri giorni della settimana.
Peraltro, la società che si occupa dei due Comuni aveva ricevuto le fatture della società che gestisce l’impianto, con la previsione di un supplemento tariffario afferente ai conferimenti effettuati nei giorni di domenica sino a tutto il 31 dicembre 2009, ed aveva iscritto regolarmente tali fatture nella propria contabilità fiscale.
A fronte di tali elementi è contraddittoria la negazione del rapporto negoziale, osservano i giudici di Cassazione, anche perché, come riconosciuto in Appello, gli oneri relativi all’attività di smaltimento sarebbero stati, in base al complesso normativo, a carico del detentore che consegnava i rifiuti presso la discarica, detentore che doveva essere identificato nel privato affidatario del servizio in ordine all’attività compiuta di raccolta e trasporto dei rifiuti, risultando l’ente locale coobbligato, in via solidale, in ordine al pagamento di detti oneri.

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