Appalto ‘aggiustato’, secondo il dipendente, che salva il posto di lavoro

Per i giudici è indiscutibile il diritto del dipendente a riottenere il proprio posto di lavoro, poiché l’accusa da lui formulata nei confronti del datore di lavoro in merito all’assegnazione degli appalti è da ritenere una mera opinione personale, senza alcun contenuto denigratorio o offensivo. Impossibile, quindi, parlare di grave insubordinazione

Appalto ‘aggiustato’, secondo il dipendente, che salva il posto di lavoro

Dipendente ipotizza ‘aggiustamenti’ per l’aggiudicazione di una gara d’appalto: l’opinione personale da lui espressa non basta, però, per mandarlo a casa. Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza numero 23052 del 23 agosto 2024 della Cassazione), i quali hanno sancito la vittoria definitiva per un lavoratore messo alla porta a seguito di alcune parole pronunciate durante una riunione in azienda, parole che, secondo i giudici e contrariamente a quanto sostenuto dalla società datrice di lavoro, non sono catalogabili come un’accusa diretta nei confronti della società e tale da legittimare il licenziamento, pur avendo con esse fatto balenare il sospetto che la società ‘indirizzi’ l’aggiudicazione degli appalti, così da far vincere determinate ditte. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è il provvedimento con cui nel novembre del 2015 una società mette alla porta, con licenziamento disciplinare, un dipendente con qualifica di ‘Quadro’ e con mansioni di ‘responsabile di settore’. Ciò perché, un mese prima, durante una riunione convocata dal superiore e volta a valutare l’andamento del servizio di pulizie in azienda da parte della nuova ditta aggiudicataria, il lavoratore aveva ribadito, alla presenza di altri colleghi, quanto già affermato in una conversazione tenutasi al bar, un mese prima ancora, con il superiore e, cioè, che si sapeva che la gara per le pulizie doveva essere vinta dalla società poi risultata aggiudicataria del servizio, e, quindi, sostenendo di fatto l’illiceità della gara stessa. Quest’ultimo dettaglio è sufficiente, secondo la società datrice di lavoro, per allontanare il dipendente. Di diverso parere, però, sono i giudici di merito, i quali, accogliendo le obiezioni sollevate dal lavoratore, dichiarano la illegittimità del licenziamento e ordinano alla società di reintegrare il dipendente e di risarcirlo versandogli un indennizzo. Per i giudici d’Appello nella condotta del lavoratore non era ravvisabile l’ipotesi della insubordinazione, essendo essa consistita nella affermazione di una propria opinione basata su un giudizio personale, poi confermato dai fatti, e che la percezione del superiore del lavoratore, circa la insinuazione di una illiceità della gara, non era stata intesa nel medesimo modo da tutti gli altri presenti alla riunione e che, infine, non vi era stata alcuna denigrazione dell’altrui operato. Per i giudici di merito è evidente l’irrilevanza disciplinare della condotta contestata al lavoratore. E questa visione viene confermata anche dai magistrati di Cassazione, i quali ritengono ininfluenti le osservazioni proposte dalla società datrice di lavoro e mirate a presentare il comportamento del lavoratore come una gravissima insubordinazione, avendo egli affermato la parzialità della società nell’assegnazione degli appalti. Per i giudici di terzo grado è indiscutibile il diritto del dipendente a riottenere il proprio posto di lavoro, poiché l’accusa da lui formulata nei confronti del datore di lavoro in merito all’assegnazione degli appalti è da ritenere una mera opinione personale, senza alcun contenuto denigratorio o offensivo. Impossibile, quindi, parlare di grave insubordinazione, poiché, secondo i giudici, il dipendente ha solo espresso un giudizio personale circa la probabilità di una società di aggiudicarsi l’appalto rispetto alle altre società partecipanti alla gara.

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