Antiriciclaggio: possibile il pubblico accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano

Il diritto dell’Unione Europea consente che, in Italia, sia affidato alle Camere di Commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, il compito di decidere sulle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità di ottenere una tutela giuridica provvisoria

Antiriciclaggio: possibile il pubblico accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano

Antiriciclaggio: a condizione che sussista un legittimo interesse, il pubblico ha accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano.
Questo il principio fissato dai giudici europei (sentenza del 21 maggio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali osservano che, secondo l’uso corrente, un mandato fiduciario è un accordo con cui viene affidata a un fiduciario la gestione di beni o diritti nell’interesse del fiduciante o di altri beneficiari.
Alla luce della quarta direttiva antiriciclaggio, gli Stati membri devono garantire che i trustee forniscano, conservino e rendano accessibili informazioni sulla titolarità effettiva dei trust. Tali obblighi si estendono anche ad altri istituti giuridici che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.
Le autorità italiane hanno adottato misure per l’attuazione di tali obblighi e hanno considerato che il mandato fiduciario di diritto italiano costituisce un tale istituto giuridico affine. Di conseguenza, hanno imposto alle società fiduciarie di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva.
Contestando tale obbligo, molte di queste società hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, invocando, in particolare, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea delle norme nazionali che recepiscono talune disposizioni della quarta direttiva antiriciclaggio, nonché l’illegittimità di talune disposizioni della direttiva stessa.
Poiché il Tar Lazio ha respinto tali obiezioni, alcune società hanno adito il Consiglio di Stato, che, a sua volta, ha adito la Corte di giustizia dell’Unione Europea con due distinti rinvii pregiudiziali vertenti sulla validità e sull’interpretazione di dette disposizioni.
Per i giudici europei non ci sono dubbi: vanno confermate, anzitutto, le disposizioni la cui validità è stata contestata. Infatti, i giudici sottolineano che, tenuto conto delle peculiarità della materia, la tecnica normativa scelta dal legislatore dell’Unione Europea è conforme al principio della certezza del diritto, in quanto la portata e le modalità di esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali sono definite con sufficiente precisione. Inoltre, il fatto di prevedere l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, a condizione che sussista un interesse legittimo, è compatibile con i diritti garantiti dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea.
Sempre secondo i giudici, con tale normativa, poi, il legislatore dell’Unione Europea persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
E, ancora secondo i giudici, il diritto dell’Unione Europea consente al legislatore italiano di considerare i mandati fiduciari stipulati dalle società fiduciarie di diritto italiano come altri tipi di istituti giuridici ai quali si applicano gli obblighi di informazione e di accesso previsti dalla direttiva antiriciclaggio. Il fatto che il mandato fiduciario di diritto italiano non implichi un trasferimento di proprietà dei beni interessati non osta a una tale qualificazione. A tal riguardo, il legislatore italiano non ha ecceduto i limiti del margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’attuazione concreta dell’accesso da parte dei soggetti privati alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Infine, i giudici osservano che il diritto dell’Unione Europea consente che, in Italia, sia affidato alle Camere di Commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, il compito di decidere sulle deroghe all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità di ottenere una tutela giuridica provvisoria.

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