Villa rumorosa: il cittadino può visionare i documenti relativi all’autorizzazione dell’attività
Se la villa (per cerimonie) vicino casa è troppo rumorosa, allora il privato cittadino, che ha segnalato il problema alle forze dell’ordine, ha tutto il diritto di accedere alla documentazione del Comune relativa all’autorizzazione concessa al titolare della struttura
Questo il paletto fissato dai giudici amministrativi (sentenza 4505 del 31 luglio 2024 del Tar Campania), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un uomo a fronte del diniego opposto dal Comune all’istanza da lui avanzata per la visualizzazione della documentazione relativa alla gestione della villa per cerimonie posizionata poco distante dalla sua casa e da lui segnalata a più riprese per l’eccessiva rumorosità. Nello specifico, l’uomo risiede con la propria famiglia di fronte alla villa utilizzata come location per eventi (matrimoni, battesimi, comunioni), e tale attività reca da tempo, a suo dire, disturbo sia a lui che alla sua famiglia, a causa di rumori e schiamazzi, anche in orario notturno, che superano la normale tollerabilità. Ciò, in particolare, avviene, sempre a suo dire, in costanza di determinati eventi (specie nelle giornate del venerdì e in costanza di festività) che non hanno rispettato né orari di chiusura dell’attività né i limiti di rumore previsti dal regolamento comunale e dalla normativa vigente in materia di immissioni. In sostanza, non è stato consentito all’uomo e alla sua famiglia di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo. E vani, spiega l’uomo, si sono dimostrati i tentativi di far cessare tali molestie. Per questo, l’uomo ha chiesto di poter accedere agli atti presso il Comune, al fine di verificare la legittimità dell’attività effettuata e, dunque, autorizzazioni, permessi, pareri ecc. rilasciati dall’ente, nonché gli orari di apertura e chiusura e i limiti acustici eventualmente autorizzati dall’ente. A tale istanza, però, il Comune ha risposto negativamente. A ‘censurare’ l’ente locale provvedono i giudici amministrativi, riconoscendo all’uomo un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della documentazione richiesta. I giudici ricordano, in premessa, che l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dal richiedente, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. Nel caso specifico è palese l’interesse tutelato dalla norma, atteso che l’uomo vive abitualmente nell’immobile frontista all’attività (effettuata da una società) che, a causa del dedotto superamento dei limiti normale tollerabilità con riguardo alle immissioni di rumori, non consente a lui ed alla propria famiglia di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo. Pertanto, l’uomo – sulla scorta del pregiudizio subito – ha interesse ad accedere alla documentazione amministrativa relativa alla suddetta attività al fine di poter sia visionare e verificare l’esistenza delle autorizzazioni e dei permessi rilasciati dall’ente alla società per l’esercizio di tale tipo di attività per la somministrazione di alimenti e bevande e per lo svolgimento di eventi, nonché verificare concretamente la legittimità dell’autorizzazione acustica, della relazione tecnica acustica, dei titoli edilizi per opere di insonorizzazione nonché la corrispondenza o meno dei limiti sonori ed orari eventualmente autorizzati con quelli effettivi, e ciò al fine di poter difendere i propri diritti ed interessi giuridici. Tirando le somme, il Comune dovrà fornire riscontro all’istanza del cittadino e consentirgli l’accesso alla documentazione richiesta.