Tra diritto alla cronaca e all'oblio: i chiarimenti della Cassazione

La Cassazione, sottolineando l’importanza del bilanciamento tra i diritti alla cronaca e all’oblio, ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale dell'uomo coinvolto in una vicenda penale, che chiedeva la rimozione o il divieto di indicizzazione su motori di ricerca dei relativi articoli del 2013.

Con la pronuncia in analisi, la Cassazione si è espressa sulla legittimità di una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte di un uomo che chiedeva anche la rimozione o in subordine il divieto di indicizzazione sui motori di ricerca di determinati articoli di giornale sulla sua vicenda penale del 2013.

Nello specifico, il Tribunale aveva sì evidenziato che l'esito assolutorio non costituisse l'unico requisito per la de-indicizzazione, tuttavia -secondo il ricorrente - il giudice aveva ritenuto l'assoluzione quale unico criterio dal quale far decorrere il diritto all'oblio, senza tener conto del «lungo arco di tempo» comunque intercorso tra il 2013 e le domande di oblio.

L’uomo sosteneva che, dopo congruo tempo, gli articoli del 2013 relativi al suo arresto e l'avvio, quindi, della sua vicenda penale si sarebbero dovuti aggiornare.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente sottolineato il principio di bilanciamento tra i diritti alla cronaca e all'oblio, rimarcando che le richieste attinenti alle norme del Regolamento generale sulla protezione dei dati e la richiesta di mediazione erano proponibili non quando furono presentate, cioè quando era ancora pendente il giudizio in Cassazione, ma solo in seguito all'assoluzione.

La Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali per le diverse testate giornalistiche controparti.

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