Titolarità attiva del rapporto in discussione nell'insinuazione al passivo.
La questione della titolarità del credito discusso in tribunale è cruciale per la risoluzione del caso. Contestare la titolarità è considerata solo un’attività di difesa e non è soggetta a scadenze nel procedimento legale di opposizione allo stato passivo.

Il caso in discussione riguarda la presentazione di un credito da parte di un'associazione professionale che cercava di far valere un credito accumulato da uno dei suoi membri come compenso per l'attività svolta all'interno di un ente in amministrazione straordinaria.
La richiesta di insinuazione del credito è stata respinta per due motivi principali: in primo luogo, il credito era considerato di fatto appartenente al membro dell'associazione; in secondo luogo, l'associazione non è riuscita a dimostrare di essere diventata la titolare del credito o di avere il potere legale per agire per il recupero dello stesso.
Lo studio professionale ha contestato questa decisione innanzitutto dal momento che l'obiezione riguardante il mancato possesso attivo del credito era stata sollevata troppo tardi (dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge fallimentare) e poi anche perchè il tribunale aveva ignorato il fatto che, secondo lo statuto dell'associazione, i membri dovevano dedicare la loro attività esclusivamente all'associazione.
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le contestazioni presentate dalla difesa dell'associazione professionale. Riguardo alla tardività dell'obiezione sulla titolarità attiva del credito, la Corte ha stabilito che la questione della titolarità rappresenta un elemento chiave nella procedura e spetta all'attore dimostrare tale titolarità. Inoltre, la semplice negazione della titolarità costituisce una difesa e non è soggetta ai limiti di tempo specificati dalla legge fallimentare.
Sul secondo punto contestato, riguardante la clausola statutaria che regolava il diritto dell'associazione a ricevere i compensi dai membri, invece, i Giudici hanno evidenziato che, sebbene i membri avessero accettato tale obbligo secondo lo statuto, questo non poteva essere opposto al debitore nella procedura in questione, poiché era un obbligo interno escludente.