Sul concorso di colpa del mittente nell'invio tramite raccomandata dell'assegno

L'invio di un assegno bancario tramite raccomandata e la sua successiva sottrazione e incasso da parte di un individuo non autorizzato rappresentano un'azione che può portare al riconoscimento della responsabilità condivisa del mittente nella causazione del danno. Questa azione si affianca all'eventuale negligenza dell'istituto di credito nel verificare l'autenticità del presentatore, contribuendo entrambe al manifestarsi dell'evento dannoso

Sul concorso di colpa del mittente nell'invio tramite raccomandata dell'assegno

L'argomento affrontato dalla Suprema Corte riguarda il risarcimento del danno dovuto all'incasso indebito di assegni inviati tramite posta raccomandata e posta ordinaria da individui non autorizzati, ma che corrispondevano apparentemente ai destinatari indicati sul documento. In questa controversia, una società di assicurazioni ha ottenuto una sentenza a suo favore nei confronti dell'istituto di credito che ha consentito l'incasso. Tuttavia, l'istituto ha impugnato tale sentenza per vedere riconosciuta una presunta responsabilità condivisa della società danneggiata.

La Corte d'appello ha accolto il ricorso dell'istituto di credito, stabilendo che vi era una colpa da parte del danneggiato per aver inviato i titoli di pagamento tramite posta; a sua volta, a società di assicurazioni ha presentato ricorso in Cassazione contro questa decisione.

Il ricorrente ha affermato la gravità dell'errore commesso dall'istituto di credito per non aver verificato adeguatamente l'autenticità dei documenti di identificazione presentati, che avrebbe reciso il nesso causale tra le azioni del danneggiato e il danno subito. Il richiamo è stato fatto al concetto di causalità efficiente, secondo il quale l'evento dannoso è attribuito esclusivamente all'autore dell'azione successiva se questa azione è in grado di rendere irrilevanti le altre cause precedenti, uscendo dai normali sviluppi della catena causale in corso.

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché richiedeva una revisione della materia di merito che non era pertinente alla base della decisione di secondo grado, non centrata sulla presunta gravità dell'istituto di credito. La decisione precedente era motivata dalla presunta partecipazione del danneggiato alla causa del danno per non aver verificato la ricezione dell'assegno inviato tramite raccomandata.

La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, sottolineando che la modalità di trasmissione dell'assegno può influenzare l'effettivo incasso da parte di individui non autorizzati. In particolare, l'invio tramite posta ordinaria comportava un rischio che il mittente avrebbe dovuto considerare attentamente. La responsabilità del danneggiato implicava un comportamento negligente da parte del mittente che aveva esposto l'assegno al rischio di furto o smarrimento.

La Cassazione ha confermato tale principio, evidenziando che l'uso di raccomandate tracciabili avrebbe permesso al mittente di intervenire tempestivamente in caso di ritardi nella consegna. Pertanto, se il danneggiato non avesse effettuato tali verifiche, la sua responsabilità sarebbe stata considerata congiunta al danno subito (Cas. n. 26209 del 7 ottobre 2024).

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