stop alla banca: non può procedere alla segnalazione a sofferenza della società debitrice
la società si vedrebbe esposta al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento

A fronte di una composizione negoziata della crisi d’impresa, è possibile accordare alla società debitrice anche una specifica misura cautelare, ossia l’inibitoria alla banca di procedere con la segnalazione a sofferenza. E ciò almeno per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative, se coincidente con la durata della misura protettiva. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza del 4 gennaio 2025 del Tribunale di Crotone), i quali, a fronte di una specifica richiesta, hanno confermato le misure protettive, in quanto il debitore è un imprenditore che ha accesso alla procedura della composizione negoziata della crisi
e si trova quantomeno in una situazione di squilibrio economico e finanziario, come emerge anche dai bilanci depositati, e hanno anche aggiunto che è possibile prorogare tali misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, prima però verificando la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicarne il buon esito, sulla base dell’ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso. Difatti, presupposto essenziale della composizione negoziata della crisi è che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Ragionando in questa ottica, poi, vi sono, secondo i giudici, anche i presupposti per accordare alla società debitrice la misura cautelare richiesta nei confronti della banca e consistente nell’inibitoria alla banca stessa di procedere con la segnalazione a sofferenza per il tempo necessario alla sviluppo delle trattative nella composizione negoziale. Ciò perché, senza inibitoria, la società si vedrebbe esposta al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento, oltre che esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. Rischio, quest’ultimo che non può ritenersi scongiurato ex lege alla luce di quanto prescritto dal ‘Codice della crisi d’impresa’, atteso che, se da un lato è previsto che l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari, dall’altro tali sospensioni possono comunque essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale.