Spese straordinarie: diritto al rimborso se sostenute nell’interesse del minore

Nei casi di inadempimento del genitore obbligato, il genitore collocatario creditore per il rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute per i figli dispone di una pluralità di forme di tutela.

Spese straordinarie: diritto al rimborso se sostenute nell’interesse del minore

La vicenda trae origine da due coniugi ormai separati. Uno di essi si opponeva infatti, a un ordine di pagamento con il quale gli si richiedeva il rimborso di spese straordinarie sostenute da controparte per i figli. Costituitasi in giudizio, parte opposta, ha rinnovato la richiesta di rimborso. Secondo il giudice, quando a seguito di separazione si decide come i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli e si stabilisce che il genitore non affidatario deve sostenere proporzionalmente le spese straordinarie per i figli, se l'obbligato non agisce volontariamente, è necessario un intervento ulteriore del giudice, il quale dispone l'esecuzione coattiva. Questo intervento mira a verificare se l'evento futuro e incerto previsto dalla condanna si è verificato effettivamente, ovvero se sono sorte le specifiche spese menzionate nel titolo e in che misura, aspetti non deducibili dalla sentenza iniziale.

Dopo aver esaminato la documentazione e le giustificazioni presentate dalla parte avversa, il giudice ha stabilito che le spese in questione facevano parte delle spese straordinarie. Queste spese, per la loro importanza, imprevedibilità e incertezza, esulano dal tenore di vita tipico dei figli. Tuttavia, anche se non è stata data previa informazione e approvazione, ciò non comporta automaticamente la perdita del diritto di un genitore a richiedere il rimborso al genitore che dovrebbe sopportare la quota delle spese, poiché il giudice deve valutare se ciò corrisponda all'interesse principale del minore e allo stile di vita familiare.

In conclusione, l'opposizione è stata respinta, confermando l'obbligo del genitore non affidatario di contribuire alle spese straordinarie a favore dei figli.

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