Sanzionato il tifoso che guida la protesta contro il divieto di tamburi e megafoni allo stadio
Palese la responsabilità del tifoso per la grave condotta tenuta. Irrilevante l’archiviazione arrivata in sede penale

Niente tamburo né megafono allo stadio: ‘Daspo’ per il tifoso che guida la protesta dei compagni di tifo. Legittimo, secondo i giudici (sentenza numero 42473 del 20 novembre 2024 della Cassazione), il provvedimento adottato in origine dalla Questura, a fronte della evidente pericolosità della condotta tenuta dal tifoso, il quale coinvolse gli altri compagni di tifo, che furono indotti a non fare ingresso nell’impianto o ad uscirne, generando così una situazione di tensione e di contrapposizione con le forze dell’ordine. A finire, metaforicamente, dietro la lavagna è un tifoso dell’‘Ischia Calcio’, squadra campana che milita nel campionato Interregionale, cioè tra i dilettanti. A metterlo nei guai è la protesta inscenata, assieme ad alcuni compagni di tifo, in occasione di una partita casalinga della loro squadra del cuore. Nello specifico, il tifoso destinatario del provvedimento di ‘Daspo’ coinvolse altri tifosi che furono indotti a non fare ingresso nell’impianto sportivo o a uscirne, generando una situazione di tensione e di contrapposizione con le forze dell’ordine, situazione poi sfociata anche in cori contro le stesse forze dell’ordine. Il quadro complessivo è inequivocabile anche per i magistrati di Cassazione, i quali ritengono palese la responsabilità del tifoso per la grave condotta tenuta e valutando come irrilevante l’archiviazione arrivata in sede penale. Per spazzare via ogni dubbio, poi, i magistrati sottolineano che il ‘Daspo’ ha preso in considerazione le condotte tenute dal tifoso in occasione dell’incontro di calcio e non la denuncia che ne era seguita, e quindi l’archiviazione, avendo trovato causa nell’irrilevanza penale delle condotte, non può esplicare effetti significativi sull’esito della decisione relativa alla convalida del ‘Daspo’ adottato dalla Questura. Senza dimenticare, poi, aggiungono i giudici, che il tifoso era stato già destinatario di un precedente ‘Daspo’ e che la sua concreta e attuale pericolosità si è dedotta dalla gravità della condotta tenuta, sintomatica di una personalità trasgressiva ed incline alla violenza, e dall’aggressività palesata in occasione dei fatti per cui è stato denunciato. A sostegno di questa valutazione viene richiamato il contenuto del provvedimento emesso dalla Questura, da cui si evince che il tifoso, in occasione dell’incontro di calcio, aveva creato una concreta turbativa per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, invitando altri supporter della locale compagine sportiva ad uscire dall’impianto quale forma di protesta per il divieto, imposto dal personale di Polizia, di introdurre un tamburo e un megafono all’interno dello stadio e, subito dopo, insieme ad altre persone, senza autorizzazione, aveva raggiunto il tetto di una palazzina privata e da lì il gruppo di tifosi, molti dei quali avevano scavalcato il parapetto del terrazzo e si erano sistemati sulle tegole, aveva assistito alla partita intonando cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine. Tale condotta ha costituito, ad avviso della Questura e anche dei giudici, un pericolo per la pubblica sicurezza, poiché ha comportato problemi per la gestione delle tifoserie in occasione dell’evento calcistico, determinando anche l’emulazione da parte di altre persone presenti. Vero che il tifoso non può essere chiamato a rispondere dei comportamenti di altri tifosi, ma, annotano i giudici, è chiaramente addebitabile alla sua reazione se numerosi tifosi assistettero alla partita stando posizionati sulle tegole del tetto e non sugli spalti dello stadio. Corretta, quindi, la valutazione compiuta dalla Questura, alla luce del principio secondo cui la misura del ‘Daspo’ può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo. Perciò il provvedimento di ‘Daspo’ può essere adottato senza che intervenga un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza o che vi sia una denuncia o una condanna penale, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.