Rumori eccessivi e fastidiosi: legittima la condanna del titolare

I giudici annotano che è stata esclusa la avvenuta definizione di qualsivoglia procedimento autorizzatorio correlabile a limiti e prescrizioni imposti dalla legge e dall’autorità e aggiungono che la gestione di un locale notturno non può ritenersi rientrare nei mestieri rumorosi

Rumori eccessivi e fastidiosi: legittima la condanna del titolare

Rumori eccessivi provenienti dal locale: condanna inevitabile per il gestore. Inevitabile la condanna per il disturbo arrecato, nel corso degli anni, alle occupazioni e al riposo delle persone residenti nelle vicinanze della struttura. Previsto anche un corposo risarcimento, cioè 6mila euro a testa, per le persone offese (sentenza 32684 del 19 agosto 2024 della Cassazione). Riflettori puntati su una villa che – utilizzata come ‘location’ per eventi – è stata ripetutamente segnalata, nel corso degli anni, per rumori eccessivi e fastidiosi, a partire da quelli provocati da fuochi pirotecnici. Inefficace in Cassazione la linea difensiva, secondo cui alla luce della sola ammenda comminata, l’uomo è stato condannato, Codice Penale alla mano, per un reato di pericolo riferito solo a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso, e, quindi, è insufficiente l’avvenuta valorizzazione di rumori che avrebbero superato la normale tollerabilità, in assenza invece della verifica della violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni dell’autorità. Per i giudici le obiezioni difensive non hanno alcun appiglio plausibile. Innanzitutto perché nel provvedimento del Tribunale è stata esclusa la avvenuta definizione di qualsivoglia procedimento autorizzatorio correlabile a limiti e prescrizioni imposti dalla legge e dall’autorità e poi perché la gestione di un locale notturno non può ritenersi rientrare nei mestieri rumorosi. Di conseguenza, logica è la condanna del gestore della villa, poiché fondata sulla adeguata valorizzazione di plurimi elementi convergenti nella medesima direzione accusatoria e sulla evidenziazione non solo di rumori acustici di vario tipo e non collegabili intrinsecamente ad un locale notturno – a partire dai fuochi pirotecnici – ma anche di schiamazzi dei clienti. Per far sussistere la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicche i rumori debbono avere una tale diffusività che l’evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare, precisano i giudici, per poi aggiungere, infine, che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica. Tirando le somme, la norma codicistica mira a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica. Diversamente, la legislazione speciale – essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da attività rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l’inquinamento acustico – prende in considerazione soltanto ii dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l’accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. Così, il legislatore ha inteso, invero, da un lato regolare in maniera rigida e rigorosa l’esercizio di alcune professioni, ancorché suscettibili di disturbare in certa misura la tranquillità pubblica, in vista di interessi superiori come quelli stabiliti dall’economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi, e, dall’altro, mantenere intatta la punibilità in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillità della comunità sociale. Per cui, una volta accertato ii superamento di tali limiti, è possibile procedere alla verifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, della condotta integrante la ipotesi» del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

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