Riconoscimento possibile nonostante la sottoposizione al foglio di via obbligatorio
Accolta l’istanza avanzata da un agente di Polizia municipale. Fondamentale però che gli effetti della misura siano definitivamente cessati

Stop alla tesi secondo cui la sottoposizione alla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio comporti sempre e comunque una preclusione al riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza. Ciò perché così si rischia di trasformare tale istituto in un impedimento a carattere permanente che, da un lato, confligge con la funzione della misura di prevenzione (che non è una sanzione penale ma una misura che ha lo scopo di prevenire i rischi per la sicurezza pubblica derivanti da una condizione attuale di pericolosità sociale di una persona, che per sua natura può venire meno) e, dall’altro, introduce un elemento di disarmonia e di illogicità nel sistema normativo in quanto il destinatario del foglio di via obbligatorio, a differenza dei destinatari dell’avviso orale e delle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, dopo la cessazione degli effetti della misura, sarebbe soggetto senza limiti di tempo all’applicazione della norma senza avere in concreto alcuna possibilità di sottrarvisi facendo valere la cessazione della sua condizione di soggetto socialmente pericoloso. Di conseguenza, la normativa deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che la preclusione al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza derivante dal fatto di essere stato sottoposto a misura di prevenzione si applica, nel caso del foglio di via obbligatorio, solo in costanza del divieto e non anche quando gli effetti della misura siano cessati. Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 959 del 6 febbraio 2025 del Tar Campania), i quali hanno accolto l’istanza con cui un uomo, agente di Polizia municipale, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura gli ha negato l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Nello specifico, la Prefettura ha posto in rilievo la misura di prevenzione applicata all’uomo ne ha dedotto la mancanza di prova certa in merito alla sua totale affidabilità e alla sua buona condotta. Di parere opposto, invece, i giudici, i quali spiegano che l’essere stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio non è preclusivo del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, una volta che gli effetti di tale misura siano definitivamente cessati.