Piano di rateizzazione: non sanzionabili alcuni ritardi nei pagamenti

Il tardivo versamento non è equiparabile all’omesso versamento e, quindi, non può causare la decadenza dal piano di rateizzazione

Piano di rateizzazione: non sanzionabili alcuni ritardi nei pagamenti

Alcuni ritardi nei pagamenti previsti dal piano di rateizzazione non possono assolutamente legittimare l’emissione dell’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò perché, sanciscono i giudici (sentenza del 19 maggio 2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli), il tardivo versamento non è equiparabile all’omesso versamento e, quindi, non può causare la decadenza dal piano di rateizzazione. Analizzando la specifica vicenda, i giudici hanno accolto il ricorso presentato da una società destinataria di un’intimazione di pagamento da oltre 100mila euro notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Per i giudici non ci sono dubbi: l’intimazione di pagamento risulta fondata su un’erronea applicazione della normativa che disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, stabilendo che In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione. Non censurabile la posizione della società, poiché, osservano i giudici, essa ha dimostrato di aver effettuato i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, sebbene con alcuni ritardi. Al momento della notifica dell’intimazione, difatti, risultavano non pagate solo sette rate, un numero inferiore alla soglia prevista dalla legge per la decadenza dal beneficio della dilazione. Decisivo il riferimento alla distinzione tra ritardo nel pagamento e omissione del pagamento. In sostanza, la decadenza dal beneficio della rateazione si verifica esclusivamente in caso di mancato pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive. Il semplice ritardo nel versamento non è sufficiente a determinare la decadenza. Pertanto, nella vicenda in esame, non essendo stata superata la soglia delle otto rate omesse, la società non può ritenersi decaduta dal beneficio della dilazione. Rilevante, poi, aggiungono i giudici, nella valutazione dell’illegittimità dell’atto, la buonafede e la condotta collaborativa della società, che ha affrontato difficoltà finanziarie di carattere temporaneo e ha comunque proseguito nei pagamenti, dimostrando la volontà di estinguere il debito. Peraltro, secondo i principi generali dell’ordinamento tributario e dell’azione amministrativa, l’azione dell’amministrazione finanziaria deve ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e collaborazione, i quali risultano compromessi da un atto che anticipa l’esecuzione sulla base di presupposti non effettivamente maturati. Pertanto, l’intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata in quanto illegittima, sanciscono i giudici.

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