Omessa dichiarazione del contribuente: accertamento d’ufficio anche con presunzioni semplicissime

Tuttavia, il Fisco deve determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva

Omessa dichiarazione del contribuente: accertamento d’ufficio anche con presunzioni semplicissime

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già in quanto previsto per l’accertamento sintetico o per l’accertamento induttivo, bensì nella normativa relativa all’accertamento d’ufficio, può ricorrere a presunzioni cosiddette supersemplici (o semplicissime), anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 25702 del 19 settembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad una associazione sportiva dilettantistica.
In sostanza,
l’Agenzia delle Entrate ha notificato al legale rappresentante pro tempore di un’associazione sportiva dilettantistica (e responsabile in solido per le obbligazioni anche di natura tributaria gravanti sull’associazione) quattro avvisi di accertamento e un atto di contestazione mediante i quali, previa ricostruzione induttiva dei redditi non dichiarati dalla associazione con riferimento agli anni 2009 e 2010, operava le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA e irrogava le sanzioni amministrative previste dalla legge.
A fronte delle obiezioni sollevate dal legale rappresentante pro tempore dell’associazione, i giudici di Cassazione ritengono non corretta né la linea seguita dall’Agenzia delle Entrate né la valutazione compiuta dai giudici tributari, poiché, nello specifico, pur avendo accertato in fatto che in relazione agli anni d’imposta 2009 e 2010 l’associazione non aveva presentato alcuna dichiarazione e che il legale rappresentante si è lamentato, fra l’altro, della mancata considerazione dei costi sostenuti, i giudici tributari si sono limitari, compiendo una forzatura, ad affermare che di tali costi non poteva tenersi conto ai fini della ricostruzione officiosa del reddito imponibile, in difetto di idonea documentazione di supporto.

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