Respinta la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente proprietario della strada in cui si è verificato l’incidente
Niente risarcimento per l’automobilista uscito di strada e finito in una scarpata se il dato relativo alla assenza del guard-rail è posto in secondo piano dalla velocità eccessiva del veicolo. Nella vicenda presa in esame dai giudici è ritenuta decisiva la condotta di guida tenuta dal conducente della vettura finita fuori strada, condotta di guida evidentemente azzardata, vista l’andatura, e catalogabile come causa esclusiva dell’incidente. Applicata correttamente, quindi, la regola secondo cui più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte della persona danneggiata – in questo caso, una velocità non eccessiva, e bensì adeguata allo stato dei luoghi –, più rilevante il comportamento imprudente tenuto proprio dalla persona danneggiata. E questa connessione può anche arrivare alle estreme conseguenze, cioè ad escludere, come in questa vicenda, la responsabilità dell’ente proprietario della strada in cui si è verificato l’incidente, pur essendo stata accertata la mancanza del guard-rail.