Multa alla rivista che condivide in un articolo il link ad una sentenza non oscurata relativamente ai dettagli dei minori
Nel pubblicare articoli che riportano fatti di cronaca e sentenze che riguardano i minori, occorre sempre verificare che siano oscurati nomi e dettagli che possano ledere riservatezza e dignità dei minori stessi

Tirata d’orecchie del ‘Garante per la privacy’ al giornalismo italiano, invitato ad omettere, nei legittimi resoconti di cronaca, i dettagli che vìolano la riservatezza dei minori. Questo il paletto fissato con un provvedimento ad hoc del 4 luglio 2024, provvedimento con cui è stata sanzionata – con una multa di 10.000 euro – una rivista on line, colpevole di avere pubblicato, all’interno di un articolo, il link ad una sentenza di Tribunale relativa ad una controversia tra due Comuni in merito alla gestione economica di diverse strutture di accoglienza per minori e contenente, in chiaro, nomi, residenza e periodo di permanenza di alcuni soggetti minorenni ospitati nelle strutture gestite dai due enti. Il ‘Garante’ parte da una premessa fondamentale: nel pubblicare articoli che riportano fatti di cronaca e sentenze che riguardano i minori, occorre sempre verificare che siano oscurati nomi e dettagli che possano ledere riservatezza e dignità dei minori stessi. A sollevare il caso è stato un ‘Garante regionale dei diritti della persona’, ponendo in evidenza la reperibilità in rete di una sentenza di un Tribunale, pubblicata in forma integrale e priva di qualsiasi anonimizzazione dei minori in essa menzionati – sotto forma di link a corredo di un articolo giornalistico – ed avente ad oggetto una controversia tra due Comuni in ordine alle spese sostenute per il mantenimento di alcuni minori presso strutture diurne o semiresidenziali. Inefficace la linea difensiva proposta dalla rivista finita sotto accusa, linea secondo cui la sentenza (linkabile) riporta sì i nominativi di alcuni minori stranieri ma solo perché i dati non sono stati anonimizzati per mero involontario errore, dovuto alla convinzione (errata), che, come d’uso, i dati fossero già stati resi non intellegibili nel provvedimento dall’autorità giudiziaria. A questa obiezione il ‘Garante per la privacy’ ricorda che è vietata la pubblicazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore, anche nei procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale, e aggiunge che chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso altri dati identificativi o altri dati, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.