Merce danneggiata: il detentore non proprietario può chiedere il risarcimento

Necessario però un titolo in virtù del quale il detentore è obbligato a tenere indenne il proprietario

Merce danneggiata: il detentore non proprietario può chiedere il risarcimento

Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 22865 dell’8 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso – relativo ad una cifra pari a 11mila e 500 euro – sorto a seguito di un sinistro stradale che ha comportato anche la distruzione della merce – carciofi e friarielli – trasportata con uno dei veicoli coinvolti.
Punto di partenza è il principio per cui l’azione di risarcimento danni per la perdita di una cosa mobile non è riservata al proprietario, ben potendo il diritto al risarcimento spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e qualora dal danneggiamento della cosa possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere. Tuttavia, è altrettanto vero che, in tal caso, il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento. Però a due condizioni: la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario; l’obbligazione scaturente da quel titolo deve essere stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante.

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